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Il plagio di preghiera

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Pur se la "produzione letteraria" religiosa, tra tutti i campi nell'ambito dei quali è immaginabile l'applicazione della tutela offerta dal diritto d'autore, sembri essere la meno probabile, sul fatto se essa rientri o meno nel novero delle materie oggetto di protezione da parte di quest'ultimo è stata instaurata una controversia davanti al giudice di primo grado.

La casa editrice francese Editions Du Gingko S.a.r.l., infatti, con atto di citazione notificato in data 13/05/2014, conveniva in giudizio l'italiana Edizioni Segno S.a.s. davanti al Tribunale di Milano lamentando la violazione, da parte della convenuta casa editrice italiana, dei propri diritti di utilizzazione economica della novena religiosa intitolata "Maria Desatadora de Nudos", ideata e scritta in lingua spagnola da monsignor Juan Ramon Celeiro.

Nell'ambito dell'azione in giudizio proposta dalla Editions Du Gingko S.a.r.l, si precisa che motivazione principale consisteva nell'asserzione che l'edizione a cura della Edizioni Segno presentasse non solo una presentazione grafica simile alla loro opera, ma anche un identico contenuto. Oltre all'accertamento dell'illecito contestato, la parte attrice chiedeva la conferma, da parte del Tribunale di Milano, del provvedimento inibitorio già ottenuto in sede cautelare ante causam nei confronti della convenuta, nonché la pubblicazione del provvedimento e la distruzione dei materiali, unitamente al risarcimento del danno.

In risposta, in via preliminare la convenuta eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e, in via principale, si difendeva non tanto negando quanto sostenuto da parte attrice, quanto sostenendo, da una parte, che l'opera azionata non poteva beneficiare della tutela offerta dal diritto d'autore, essendo la preghiera un genere letterario non suscettibile di privativa autoriale e, dall'altra, che anche in caso di operatività di quest'ultima l'opera non avrebbe, comunque, potuto goderne, essendo priva dei fondamentali requisiti di originalità e novità.

In parole povere, la casa editrice italiana veniva accusata di aver plagiato la propria opera e, prima di procedere con l'esame della vicenda, occorre effettuare una breve analisi in merito al "celebre" istituto coinvolto.

Con il termine plagio, giova rammentare, ci si riferisce, nell'ambito del diritto d'autore, all'appropriazione, tramite copia totale o parziale, della paternità di un'opera dell'ingegno altrui; per capire se un'opera possa costituire plagio di un'altra, è necessario, preliminarmente, verificare che l'opera che si assume "lesa" sia effettivamente oggetto di tutela da parte del diritto d'autore. Tale circostanza, si precisa, sussiste solo quando l'opera possieda i caratteri dell'originalità e della creatività nella misura richiesta dal diritto d'autore

Occorrerà poi procedere al confronto comparativo tra le due opere, per verificare se vi sia o meno uguaglianza tra le stesse. Simile analisi è stata svolta dal Tribunale di Milano il quale, va detto, ha mirabilmente "risolto" una situazione assai spinosa con la sentenza n. 1548 del 08/02/2017, con la quale si è pronunciato a favore della parte attrice.

 Anzitutto, il Tribunale ha disatteso l'eccezione preliminare della convenuta, la quale, si rammenta, sosteneva la carenza di legittimazione attiva della parte attrice, non essendovi prova dell'effettivo trasferimento dei diritti di utilizzazione economica dell'opera letteraria azionata da parte dell'autore della stessa a favore de Editions Du Gingko. Il giudice di primo grado, infatti, ha statuito che la legitimatio ad causamattiva si concreta nella corrispondenza tra chi agisce in giudizio e colui che è indicato come titolare del diritto leso nella domanda, ciò a prescindere dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa. In tali termini, la legittimazione attiva dell'attrice è riscontrabile nel caso di specie, essendovi l'identità, nella domanda, tra la società che agisce in giudizio e la parte che lamenta la lesione di un proprio diritto soggettivo, chiedendone risarcimento.

In secondo luogo, Il Tribunale ha proceduto ad esaminare la prima delle due questioni più importanti, ovvero la riconoscibilità o meno della tutela offerta dal diritto d'autore ad una preghiera che, secondo quanto sostenuto dalla convenuta, era esclusa dalla suddetta tutela alla luce non solo della sua peculiare natura spirituale e religiosa, rivolta al pubblico, ma anche dell'assenza in capo alla stessa dei necessari requisiti di originalità e novità. Tale eccezione è stata ritenuta infondata.


 

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