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Il mandato con e senza rappresentanza, il difetto e l'abuso: ratifica e casistica

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Inquadramento normativo: Art. 1703-1730 c.c.; Artt. 1387-1400 c.c., Artt. 1130-1131 c.c.

Mandato: Il mandato è il contratto attraverso cui una parte (mandante) conferisce ad un'altra (mandatario) l'incarico di compiere uno o più atti giuridici per conto e nell'interesse del mandante. Il mandato può essere con o senza rappresentanza.

Mandato con rappresentanza: Quando il  mandato è con rappresentanza, il potere di rappresentare è conferito dal mandante al mandatario, mediante uno specifico atto detto procura. Con il mandato con rappresentanza, il mandatario compie gli atti in nome e per conto del mandante, i cui effetti giuridici ricadono direttamente nella sfera giuridica del mandante, che diverrà titolare dei relativi diritti e obblighi.

Procura: La procura può essere speciale o generale. È speciale quando il rappresentato conferisce al rappresentante il potere di agire con riferimento ad uno specifico affare; è generale quando il potere di agire si riferisce a tutti gli affari rientranti nell'ambito degli atti di ordinaria amministrazione. "Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione se non sono espressamente indicati".

Casistica: Il mandatario potrà compiere anche gli atti non espressamente menzionati nella procura generale purché connessi con l'oggetto del mandato e non eccedenti l'ordinaria amministrazione (Cass. civ., n 6138/2012).

Compimento atti per cui è richiesta la forma scritta: Nel caso di compimento di un'attività negoziale per la quale è richiesta la forma scritta ad substantiam (ossia richiesta per la validità dell'atto), come nel caso di contratto di compravendita di beni immobili, la procura con cui viene trasferito in capo al mandatario il potere rappresentativo deve essere redatta nella stessa forma dell'atto da eseguire, da cui deve anche risultare espressamente la spendita del nome del rappresentato (Cass. Civ. n.20051/2013; Cass. Civ., n.3364/2010). 

Focus: Qualora l'atto sia compiuto dal rappresentante in forza di una procura rilasciata dal mandante che al momento del conferimento era legalmente capace, l'eventuale incapacità sopravvenuta del mandante non incide sulla validità dell'atto compiuto, a meno che l'incapacità non colpisca il mandatario (Cass. civ. n. 285/84).

Difetto del potere rappresentativo: Quando manca il conferimento del potere rappresentativo da parte del mandante nei confronti del mandatario, l'atto posto in essere da quest'ultimo è inefficace sia nei confronti del rappresentato, sia nei confronti del rappresentante, sia nei confronti del terzo (Tribunale Frosinone, sentenza del 3 aprile 2018). L'atto resta inefficace fino a quando non sia ratificato, ossia confermato dal mandatario. L'inefficacia (temporanea) è rilevabile unicamente su eccezione dello pseudo-rappresentato (Cass. civ., n.24133/2013; Cass. Civ., n.1708/2000, Tribunale Modena, sentenza del 12 dicembre 2012).

Abuso del potere rappresentativo: Il mandatario è in conflitto di interessi col mandante, quando pone in essere comportamenti contrari o in violazione dell'interesse del rappresentato, per esempio manca di osservare le istruzioni ricevute da quest'ultimo. In tali casi, l'atto compiuto dal mandatario è valido ed efficace, ma sussisterà la responsabilità del mandatario nei confronti del mandante per inadempimento degli obblighi nascenti dal mandato (Tribunale Frosinone, sentenza del 3 aprile 2018).

Tutela del terzo: Nel caso di contratto stipulato dal rappresentante senza poteri o che ha agito eccedendo i limiti con il rappresentato, il terzo contraente deve provare di aver confidato senza sua colpa nella situazione apparente e quindi nella validità del contratto concluso con il falsus procurator e può agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti, salvo il caso in cui egli fosse a conoscenza delle reali istruzioni impartite dal rappresentato al rappresentante. In questo caso viene meno l'esigenza di tutela dell'affidamento incolpevole del terzo (Tribunale Frosinone, sentenza del 3 aprile 2018). 

Ratifica: La ratifica è un atto che consente all'attività compiuta dal rappresentante senza poteri di produrre effetti nei confronti del rappresentato dal momento in cui detta attività è stata posta in essere (Cass. Civ., n.14626/2004). La ratifica relativa al contratto concluso dal falso rappresentante per il quale non è richiesta una forma particolare (né ad probationemad substantiam), può essere tacita, ossia può consistere in qualsiasi comportamento da cui emerge in maniera chiara e univoca la volontà del rappresentato di far ricadere nella sua sfera giuridica gli effetti del contratto posto in essere dal falsus procurator (Cass. n. 408/2006, Tribunale Trani, sentenza dell' 1 marzo 2018).

Ratifica nei contratti con la p.a.: La ratifica del contratto concluso da un rappresentante senza averne i poteri o che ha agito eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è disposizione volta a regolare rapporti tra privati e non è estensibile alle gare ed ai contratti ad evidenza pubblica, settore nel quale operano norme dirette alla tutela di un interesse pubblico generale di sicura e preventiva riferibilità dell'offerta e del principio della "par condicio", senza possibilità di esenzione dalla loro osservanza (Cons. Stato, n. 6292/2008, T.A.R. Lazio, n. 4643/2014, T.A.R. Toscana, n. 363/2017). Ne consegue che il potere rappresentativo, in tali casi, deve sussistere al momento dell'offerta.

Ratifica, amministratore e condominio: Il contratto concluso dall'amministratore e relativo all'assunzione dell'obbligo in capo al condominio di spese inerenti un bene non rientrante nelle parti comuni, presuppone l'esistenza di un mandato speciale che deve essere conferito da ciascun condomino o comunque necessita di una ratifica ugualmente effettuata dai singoli condomini. Ne consegue che è irrilevante la spendita della qualità di amministratore condominiale e ciò in considerazione del fatto che in tale ipotesi il potere di rappresentanza in questione non rientra nell'ambito di operatività delle attribuzioni ordinarie (Cass. civ., n. 5833/2017, Cass. civ., n. 21826/2013; Cass. civ. n. 5147/2003; Cass. civ., n.4623/1984) 

 

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