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Cambio di destinazione d’uso da deposito a abitazione: occorre il permesso di costruire

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 Con la sentenza n. 331 dello scorso 5 aprile 2022, il Tar Lazio, sezione distaccata di Latina, ha confermato la legittimità di un'ordinanza con cui si ordinava il ripristino dello stato dei luoghi a seguito del mutamento di destinazione di una superficie di mq 170,00, dall'uso magazzino e rimessa in due locali di abitazione, con la realizzazione di due manufatti.

Si è difatti specificato che "il mutamento della destinazione d'uso di un immobile, o porzione di unità immobiliare, richiede il preventivo permesso di costruire se completato da opere nuove o, qualora senza opere, se sia urbanisticamente rilevante (tale dovendosi considerare ogni forma di utilizzo dell'immobile, o della singola unità immobiliare, diversa da quella prescritta dalla normativa urbanistica di zona, che comporti l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare a una diversa categoria funzionale, essendo necessaria la corrispondenza biunivoca tra conformità urbanistica del bene e la sua agibilità".

Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, un Comune emanava un provvedimento con cui ordinava, al proprietario di un terreno, di ripristinare a proprie cure talune opere abusivamente realizzate.

In particolare, il proprietario aveva realizzato un cambio di destinazione d'uso rilevante su una parte della sua proprietà, trasformando una superficie di mq 170,00, destinata a magazzino e rimessa, in due locali di abitazione, con la realizzazione di due manufatti.

Il Comune, a seguito di rituale sopralluogo, accertava che la realizzazione delle opere necessitava di un preventivo titolo edificatorio, sicché ingiungeva il ripristino dello status quo ante.

Ricorrendo al Tar, il proprietario avversava siffatto provvedimento e ne chiedeva l'annullamento.

 Il Tar conferma la legittimità del provvedimento adottato.

Ai sensi dell'art. 23 ter del DPR 380/2001, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale e rurale.

L'interpretazione giurisprudenziale della norma, da sempre rigorosa, richiede che il cambio di destinazione d'uso, avendo tendenzialmente una giuridica apprezzabilità, non possa essere liberamente eseguito previa CILA, ma debba essere assentito mediante permesso di costruire.

Si è, difatti, ritenuto che il mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante è assentibile solo mediante permesso di costruire, in presenza o meno di opere edilizie, in quanto influisce, in via conseguenziale e automatica, sul carico urbanistico senza necessità di ulteriori accertamenti in concreto.

 Di conseguenza, con la sentenza in commento, il Collegio sottolinea come il mutamento della destinazione d'uso di un immobile, o porzione di unità immobiliare, richiede il preventivo permesso di costruire se completato da opere nuove o, qualora senza opere, se sia urbanisticamente rilevante (tale dovendosi considerare ogni forma di utilizzo dell'immobile, o della singola unità immobiliare, diversa da quella prescritta dalla normativa urbanistica di zona, che comporti l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare a una diversa categoria funzionale, essendo necessaria la corrispondenza biunivoca tra conformità urbanistica del bene e la sua agibilità.

Con specifico riferimento al caso di specie, il Tar rimarca come il provvedimento gravato si appalesa al Collegio legittimo, stante l'evidente costruzione di opere nuove, con la correlativa determinazione di un mutamento giuridicamente rilevante della destinazione d'uso, soggetto, come tale, al previo rilascio del permesso di costruire, stante la sua idoneità ad incidere sul carico urbanistico.

In conclusione, il Tar rigetta il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

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