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Gli apprezzamenti denigratori sull'attività del collega e la ratio del loro divieto
La qualità di avvocato non deve giustificare un comportamento scorretto, anzi spesso la scorrettezza costituisce un aggravante. E ciò in considerazione del fatto che il professionista deve sempre agire nell'osservanza dei doveri di probità, decoro e dignità nella vita privata e a maggior ragione quando è in veste di avvocato. Infatti, la condotta del professionista deve essere tale da non compromettere la reputazione personale o l'immagine dell'avvocatura. «L'avvocato, invero, deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di tutte le persone con le quali venga in contatto nell'esercizio della professione [1] (Cass., S.U., n. 4994/1998) e in ambito privato. Tale comportamento deve essere tenuto anche nei confronti dei colleghi.
Da quanto sin qui premesso, discende la ratio del divieto:
La violazione di tale divieto costituisce un illecito rilevante dal punto di vista disciplinare, sanzionabile con l'avvertimento.
Il divieto di divulgare le notizie riguardanti il collega nella prassi
È stato ritenuto che:
Note
[1] Art. 63 Codice deontologico forense:
«L'avvocato, anche al di fuori dell'esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi. 2. L'avvocato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di tutte le persone con le quali venga in contatto nell'esercizio della professione. 3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento».
[2] Art. 42 Codice deontologico forense:
«1. L'avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale di un collega. 2. L'avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avversario né utilizzare notizie relative alla sua persona, salvo che il collega sia parte del giudizio e che l'utilizzo di tali documenti e notizie sia necessario alla tutela di un diritto. 3. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento».
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.