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Il danno al diritto di riposo causato dal rumore dello sciacquone del vicino deve essere risarcito?

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Riferimenti normativi: Art.844 c.c. - art. 2043 c.c.

Focus: Il superamento della soglia di normale tollerabilità dei rumori provenienti dai vicini di casa deve essere valutata caso per caso dal giudice. Se viene accertata la non tollerabilità delle immissioni il vicino ha diritto di ottenere il risarcimento del danno subito a causa delle immissioni rumorose. Ciò si verifica nel caso in cui lo sciacquone del bagno è troppo rumoroso ed è talmente insopportabile da fa venir meno il diritto al riposo del vicino.

Principi generali:Il concetto di normale tollerabilità non è definito dal legislatore ma è solo menzionato nell'art.844 c.c. che recita: "il proprietario di un immobile non può impedire i rumori che provengono dal fondo e/o abitazione del vicino, se questi non superano la normale tollerabilità". In ambito di tollerabilità dei rumori provocati dal vicino di casa, e nello specifico a causa del suo bagno, la giurisprudenza si è espressa diverse volte sul tema della risarcibilità o meno del danno arrecato dal superamento della soglia di tollerabilità, per valutare la quale il giudice deve tener conto della situazione ambientale, considerando le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti. A tal proposito va menzionata la sentenza n.5681/2018 del Tribunale di Napoli che si è pronunciato sulla richiesta di risarcimento del danno avanzata dal proprietario di un immobile, presente in un complesso di cinque villette con mura perimetrali e confini adiacenti, nei confronti del vicino che aveva costruito un nuovo bagno al piano superiore della sua proprietà, immediatamente confinante col muro della propria camera da letto. L'attore lamentava di subire "rumori" di diversa natura, prodotti sia di giorno che di notte, a causa degli impianti idrici di carico e scarico del nuovo bagno. A fronte di ciò, il vicino convenuto si difendeva sostenendo di aver fatto solo una ristrutturazione della casa, spostando la posizione di uno dei bagni già presente al piano superiore dell'abitazione, e non una nuova costruzione, e precisava che i rumori percepiti dal vicino fossero di lieve entità, circoscritti nei limiti di cui all'art. 844 c.c., ed in ogni caso non determinati dalla parziale ristrutturazione della villetta. Ciò veniva confermato a seguito di accertamento tecnico preventivo disposto dal giudice; inoltre, dalla consulenza tecnica di ufficio eseguita nel corso del procedimento si evidenziava che lo stato dei luoghi non era cambiato in seguito alla ristrutturazione in quanto gli impianti di carico e scarico erano rimasti nella posizione originaria, essendo stato creato un secondo bagno posizionando i relativi scarichi a fianco di quello già esistente. Tuttavia, dalla ricostruzione del rapporto di confine tra gli immobili risultava che entrambi i bagni erano particolarmente rumorosi tanto da superare il limite di tollerabilità stabilito rispetto al rumore di fondo sia continuo che istantaneo. 

In conseguenza di tale accertamento il giudice riteneva non dovuto alcun risarcimento danni per il rumore dello scarico, in quanto la causa dei rumori dipendeva dalla modalità costruttive originarie delle abitazioni prive di isolamento acustico, quindi, da un vizio strutturale accettato dalle parti fin dall'acquisto e, comunque, si trattava di rumori percepiti nella zona notte in maniera discontinua, in orari di prima serata, che non procuravano all'attore nessun apprezzabile disturbo. In un altro caso, invece, la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n.21649 del 28 luglio 2021 si è espressa nel senso che lo sciacquone troppo rumoroso costituisce "una violazione dei diritti umani" e, quindi, il danno al diritto di riposo deve essere risarcito. Il giudizio è sorto dalla domanda proposta da due coniugi in Tribunale volta ad accertare che la realizzazione di un secondo bagno da parte dei proprietari dell'appartamento confinante provocava immissioni sonore intollerabili derivanti dagli scarichi e, quindi, ad ottenere l'eliminazione di dette immissioni ed il risarcimento dei danni. In primo grado il giudice rigettava la domanda degli attori che impugnavano, di conseguenza, la sentenza in appello. Il giudice di secondo grado accertava che il secondo bagno era stato realizzato in una parete adiacente la stanza da letto dell'appartamento confinante, ove era posta la testiera del letto, e che l'appartamento degli attori, di modestissime dimensione, non consentiva una diversa dimensione degli spazi e, quindi, di posizionare diversamente gli arredi. A seguito di relazione tecnica del consulente d'ufficio che aveva evidenziato non solo un notevole superamento della normale tollerabilità ma anche lo "spregiudicato uso del bene comune", posto che la cassetta di incasso del water era stata installata nel muro divisorio, avente lo spessore di cm.22, mentre avrebbe potuto trovare collocazione nel loro locale bagno, il giudice d'appello accoglieva la richiesta attorea di risarcimento dei danni. Nel caso di specie, in particolare, accoglieva la relazione del consulente tecnico d'ufficio che aveva individuato una serie di opere idonee a ridurre le immissioni, liquidando il danno in via equitativa in euro 500,00 con decorrenza dal 2003, considerando il disturbo arrecato nelle ore notturne, aggravato dal frequente uso del bagno in tali ore notturne da parte del convenuto, come una lesione del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiana, diritti costituzionalmente garantiti e tutelati dal'art.8 della CEDU.

La sentenza veniva impugnata dinanzi alla Corte Suprema dai proprietari dell'immobile da cui derivavano i rumori i quali contestavano la decisione del giudice di secondo grado per aver ripreso la valutazione della soglia di tollerabilità delle immissioni operata dal consulente tecnico d'ufficio. Quest'ultimo aveva svolto le misurazione nel periodo invernale, in cui i rumori di sottofondo si percepiscono in misura maggiore anche se rientrano nella normale tollerabilità, e soltanto nella stanza da letto ovvero nelle immediate vicinanze della parete divisoria e con le finestre chiuse. Di conseguenza, i ricorrenti lamentavano il fatto che trovandosi l'appartamento in una zona turistica, la misurazione del rumore doveva essere fatta nel periodo estivo anziché nel periodo invernale per una valutazione della tollerabilità aderente alla realtà dei luoghi. Nel caso di specie, la Corte Suprema ha condiviso l'operato del giudice di merito che in situazione di scarso rumore di fondo ha accertato in concreto che le immissioni rumorose prodotte da un bagno possono essere anche notturne. Il giudice di merito ha riconosciuto che il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare è uno dei diritti protetti dalla Convenzione Europea dei diritti umani (art. 8) e la Corte di Strasburgo ha fatto più volte applicazione di tale principio anche a fondamento della tutela alla vivibilità dell'abitazione e alla qualità della vita all'interno di essa, riconoscendo alle parti assoggettate ad immissioni intollerabili un consistente risarcimento del danno morale, e ciò pur non sussistendo alcuno stato di malattia. (Cass. sez. 3, n. 20927, 16/10/2015). Si è analogamente affermato che pur quando non risulti integrato un danno biologico, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane sono pregiudizi apprezzabili in termini di danno non patrimoniale (Cass. n.7875/2009). In conclusione, la Corte Suprema, tenuto conto della normativa specifica e accertato il superamento dello standard di tollerabilità da questa indicato, ha confermato la sentenza di seconde cure per cui il risarcimento del danno è giustificato dalla violazione del diritto al riposo che si riflette sulla qualità della vita di un individuo e conseguentemente sul diritto alla salute costituzionalmente garantito.

 

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