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Gruppi societari in frode alla legge e licenziamenti collettivi.

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La massima

I gruppi di imprese caratterizzati da elementi di collegamento che, per caratteristiche e finalità, travalicano la mera sinergia tra consociate per sconfinare in una compenetrazione di mezzi e di attività, costituiscono un unico soggetto datoriale; in caso di licenziamenti collettivi, la platea dei lavoratori cui applicare i criteri di scelta è dunque costituita dai dipendenti dell'intero ed unitario complesso aziendale e nonpuò essere limitata ai soli lavoratori formalmente in forze presso una singola impresa del gruppo.

Cassazione, ordinanza del 27 aprile 2022, n. 13207.

Premessa.

Il gruppo di società è un'aggregazione di imprese societarie formalmente autonome e indipendenti l'una dall'altra, ma assoggettate tutte ad una direzione unitaria. Tutte sono infatti sotto l'influenza dominante di un'unica società.

Il legislatore non ha previsto una specifica nozione per definire il concetto di direzione unitaria, tuttavia, all'art. 2497 sexies c.c., ha introdotto una presunzione in forza della quale si ritiene che l'attività di direzione e coordinamento, salvo prova contraria, sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359c.c.. Nel 2004, con l'introduzione dell'art. 2497-septies c.c. è stata poi prevista una ulteriore ipotesi di direzione e coordinamento, che si verifica quando detta attività viene svolta sulla base di un contratto con le società controllate, o in quanto prevista nelle clausole statutarie. Dottrina e giurisprudenza, hanno poi identificato una serie di indici che permetterebbero di identificare l'attività di direzione e coordinamento, tra i quali, la sussistenza di atti di indirizzo e di regole di comportamento, atti formali aventi carattere negoziale la sussistenza di accordi contrattuali tra le società interessate o la previsione all'interno di patti parasociali.

Dal punto di vista della disciplina giuslavoristica, l'appartenenza di un'impresa ad un gruppo è stata spesso oggetto di attenzione della giurisprudenza, specialmente in tema di questioni relative alla concreta imputazione del rapporto di lavoro dei dipendenti.

Secondo l'impostazione tradizionale, il contratto di lavoro subordinato è caratterizzato dalla relazione bilaterale tra il lavoratore ed un solo datore di lavoro, tuttavia la necessità di ridimensionare i costi di produzione, ha spinto molte imprese alla segmentazione, ossia all'adozione di un modello organizzativo caratterizzato da processi produttivi frammentati tra più imprese, cosicché si può verificare (anche) che uno stesso lavoratore presti la propria attività contemporaneamente ed indistintamente per più datori di lavoro.

Si parla, in gergo giuslavoristico, di uso promiscuo, che si verifica in particolar modo nell'esecuzione dei contratti di rete, ma non mancano i casi in cui l'utilizzazione comune ed indistinta dei lavoratori si verifichi tra imprese non già legate da un vincolo contrattuale, bensì semplicemente unificate dall'organizzazione unitaria che caratterizza, appunto, i gruppi di società.

In questo secondo caso, la giurisprudenza opera un distinguo tra "gruppi genuini" e "gruppi caratterizzati dallo scopo fraudolento".

E' stato, infatti, riscontrato nella pratica un uso distorto dell'istituto del gruppo societario in cui il mero collegamento tra le società è solo di "facciata" e dissimula un vero e proprio soggetto giuridico unitario. Scopo della simulazione, tra gli altri, quello di aggirare le norme disciplinanti i contratti di lavoro. Dal che l'appellativo di fraudolenti.

Secondo la giurisprudenza prevalente, si ravvisa un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro in presenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie persone giuridiche del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie persone giuridiche distinte nel senso che la stessa si è svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.

Dal punto di vista probatorio, spetta a chi invochi l'unitarietà di imputazione del rapporto di lavoro fornire la prova non solo dell'identità della struttura organizzativa soggettiva, ma anche la non distinzione tra le varie strutture produttive e l'indifferenziato passaggio dell'una all'altra del personale dipendente.

Il caso.

La Corte d'appello di Cagliari, confermando la valutazione del giudice del primo grado circa la configurabilità di un unico centro d'imputazione del rapporto di lavoro tra due società facenti parte del medesimo gruppo, dichiarava l'illegittimità del licenziamento, ritenendo che la verifica degli esuberi in relazione alla procedura collettiva attivata da una delle due società, dovesse essere effettuata tenendo conto della complessiva platea e quindi anche dei lavoratori dell'altra società e non solo di quelli della società formale datrice di lavoro, come invece era avvenuto.

Ricorrevano in Cassazione le due società, censurando, tra l'altro, che la corte d'appello avesse ritenuto sussistente un unico centro d'imputazione di interessi tra le società convenute in giudizio, anche a prescindere dalla posizione individuale del singolo lavoratore in rapporto al suo inserimento nella complessiva struttura aziendale e dal concreto accertamento dell'uso promiscuo della sua prestazione.

La decisione della Corte.

La Suprema Corte ha affermato che anche in presenza di gruppi genuini, in condizione di codatorialità (situazione che si verifica quando più datori di lavoro esercitano autonomamente il potere di direzione nei confronti del medesimo lavoratore) è possibile concepire un'impresa unitaria anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni in tema di licenziamento collettivo; peraltro, ha continuato il giudice delle leggi, l'accertamento fattuale in merito alla compenetrazione tra le strutture aziendali formalmente facenti capo a distinte società effettuato dal giudice di merito, non solo implicava la riferibilità della prestazione di lavoro ad un soggetto sostanzialmente unitario, ma assorbiva il requisito dell'uso promiscuo dell'attività dei lavoratori da parte delle due società e consentiva di superare il dato formale rappresentato dal titolo giuridico in base al quale i dipendenti di una delle imprese venivano utilizzati da dall'altra, vale a dire il distacco ed il ricorso job posting.

In merito alle doglianze dei ricorrenti, la Corte ha ricordato che l'accertamento della sostanziale unitarietà della struttura imprenditoriale escludeva che potesse assumere rilevanza decisiva la verifica circa la concreta, effettiva, utilizzazione da parte di entrambe le società della prestazioni rese dal singolo lavoratore, la cui attività doveva perciò ritenersi prestata nell'interesse indifferenziato delle società solo formalmente distinte.

Accertata l'esistenza di un unico complesso aziendale, conclude la Corte, la procedura collettiva attivata da una delle imprese, doveva necessariamente coinvolgere tutti i lavoratori in organico alle società del gruppo.

 

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