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Giustizia civile: le ulteriori misure urgenti del Decreto ristori

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Con il D. Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto ristori) sono state previste «ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19».

Vediamo quelle che riguardano la giustizia civile.

Le udienze civili: L'art. 23, D. Legge n. 137/2020 ha disposto che:

  • le udienze dei procedimenti civili alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse, ai sensi dell'art. 128 c.p.c., comma 1. In forza di tale disposizione, infatti, l'udienza civile, che è pubblica a pena di nullità, può essere svolta a porte chiuse quando il giudice reputi che ricorrano ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume;
  • «il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia» (art. 221, del D.L. n. 34/2020, come convertito in L. n. 77/2020).

In tali casi, il giudice potrà partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario;

  • con riguardo alle udienze civili in materia di separazione consensuale e di divorzio congiunto, ove non è necessaria la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, tali udienze saranno sostituite «dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni». E ciò ove tutte le parti che hanno diritto a partecipare all'udienza, vi rinunceranno espressamente con comunicazione depositata almeno quindici giorni prima dell'udienza. In tale rinuncia, le parti dovranno dichiarare «i) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, ii) di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, iii) di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, iv) di non volersi conciliare». Per il deposito di note scritte, si rinvia all'art. 221, del D.L. n. 34/2020, come convertito in L. n. 77/2020. In virtù di questa norma, il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle stesse un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c.;
  • «nei procedimenti civili, le deliberazioni collegiali in camera dì consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge»;
  • le stesse disposizioni che trovano applicazione ai procedimenti civili (ossia l'art. 221, del D.L. n. 34/2020, come convertito in L. n. 77/2020), in quanto compatibili, potranno applicarsi agli arbitrati rituali.

Procedure esecutive relative agli immobili che costituiscono abitazione principale del debitore esecutato: L'art. 4 del suddetto decreto legge ha prorogato sino al 31 dicembre 2020 la sospensione di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 c.p.c., che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore. Secondo detta norma, inoltre, le procedure esecutive aventi ad oggetto il pignoramento immobiliare dell'abitazione principale del debitore attivate dal 25 ottobre 2020 sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto saranno inefficaci.

Termine di scadenza delle ulteriori misure urgenti adottate in materia di giustizia civile dal D.Legge, n. 137/2020: Le disposizioni in esame resteranno in vigore sino al 31 gennaio 2021, termine di durata dello stato di emergenza sanitaria (art. 1 D. Legge n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020). 

 

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