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Ristori per tutti ….. o quasi

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Con il cosiddetto Decreto Legge "Ristori" il D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, pubblicato sull'edizione straordinaria della G.U. n. 269 del 28 ottobre ed in vigore dal 29 ottobre, il Governo introduce ulteriori indennità per le imprese e per le categorie di lavoratori maggiormente interessate dalle misure restrittive introdotte dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 per far fronte all'emergenza sanitaria Covid-19; per lo più si tratta di rinnovi delle indennità già riconosciute dal Decreto Legge n. 104/2020 - D.L. Agosto.

Una prima selezione di beneficiari è rappresentata dai lavoratori del settore del turismo e degli stabilimenti termali, dello spettacolo e da autonomi esercenti particolari attività, così come già individuati dall'art. 9 del citato D.L. Agosto, ai quali la medesima indennità, pari a 1.000 euro, è nuovamente erogata una tantum dall'I.N.P.S.: le domande, ove risulti necessaria la presentazione, dovranno essere inoltrate all'Istituto di previdenza entro il 30 novembre 2020.

Nel dettaglio, i potenziali beneficiari sono:

-lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, anche in regime di somministrazione, che abbiano cessato involontariamente il rapporto tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del D.L. Ristori - 29 ottobre 2020 - e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

-lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del D.L. Ristori e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

-lavoratori intermittenti con attività lavorativa per almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del D.L. Ristori;

-lavoratori autonomi occasionali, iscritti alla Gestione separata al 17 marzo 2020, con accredito di almeno un contributo mensile, che siano stati titolari di contratto di lavoro occasionale tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del D.L. Ristori;

-incaricati alle vendite a domicilio iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del D.L. Ristori e non ad altre forme previdenziali obbligatorie;

-lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, in possesso di alcuni requisiti quali la titolarità nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data del 29 ottobre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate, la titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate, quali assenza di pensione e di rapporto di lavoro dipendente;

- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 2019 alla data di entrata in vigore del D.L. Ristori al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, nonché i lavoratori con almeno 7 contributi giornalieri versati nel medesimo periodo, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

La seconda categoria di beneficiari individuabili è rappresentata dai lavoratori sportivi in possesso degli analoghi requisiti già contemplati nei decreti istitutivi delle indennità per i mesi da marzo a giugno 2020; si riconosce loro, per il mese di novembre 2020, un'indennità pari a 800 euro, che sarà erogata dalla società "Sport e Salute S.p.A.". L'accredito della stessa avverrà in modo automatico per coloro che hanno già beneficiato dell'indennità per i mesi precedenti - per i quali permangano i requisiti -, mentre, per gli altri, il termine di presentazione delle domande è stabilito al 30 novembre 2020.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Inoltre, l'art. 1 del Decreto Ristori, definisce la disciplina del nuovo contributo a fondo perduto destinato alle imprese dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive. A differenza della precedente agevolazione, la platea dei beneficiari è definita in base a codici ATECO specificatamente indicati e include anche le imprese con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.

In particolare, il contributo è riconosciuto ai soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020 e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1 al Decreto Legge stesso. A titolo esemplificativo e non esaustivo: bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi, taxi, NCC.

Resta ovviamente ferma la condizione dal calo del fatturato, per cui l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai 2/3 a quello di aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 o che abbiano la sede presso comuni in cui sia stato già dichiarato lo stato di calamità ​in atto al 31 gennaio 2020

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del Decreto Legge n. 34/2020, e che non l'abbiano restituito, il nuovo contributo dovrebbe essere corrisposto automaticamente dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui al citato art. 25 il nuovo contributo è invece riconosciuto previa presentazione di apposita istanza, esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati in precedenza. Termini e modalità per la trasmissione delle istanze saranno definiti dall'Agenzia delle Entrate con un apposito provvedimento.

Quanto alla determinazione del contributo, l'importo del beneficio varia dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza. Le quote percentuali - 100%, 150%, 200% e 400% -  sono definite per settore economico nell'Allegato 1 al D.L. 137/2020, come riepilogato nella tabella sopra riportata.

In ogni caso, l'importo del contributo a fondo perduto del DL Ristori non può essere superiore a 150.000 euro e, per effetto dell'espresso richiamo all'art. 25 comma 7 del D.L. n. 34/2020, il contributo in esame non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Sicuramente uno sforzo importante del Governo che non basta: purtroppo altri settori subiscono l'effetto negativo del D.P.C.M. anche se non citati direttamente nel provvedimento; la restrizione alla mobilità è un duro colpo per tutta la filiera commerciale e turistica che inevitabilmente, risentirà del calo dei consumi che seguirà i limiti alla socialità. Alcuni comparti in particolare - come i fioristi, la moda, parrucchieri e servizi estetici - saranno inoltre ulteriormente danneggiati dallo stop a cerimonie ed eventi, e per questi non è previsto alcun ristoro. Speriamo, in sede di conversione del Decreto, che si faccia un passo avanti per venire incontro all'esigenze di tali categorie economiche non coinvolti, speriamo solo attualmente, nei ristori esaminati.

Meditate contribuenti, meditate.

 

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