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Con l'ordinanza n. 23019 dello scorso 16 settembre in tema di decadenza dalla responsabilità genitoriale, la VI sezione civile della Corte di Cassazione, ha precisato che il raggiungimento della maggiore età da parte del minore determina automaticamente la cessazione della responsabilità genitoriale, sicché il giudizio instauratosi deve estinguersi per cessata materia del contendere, con consequenziale caducazione dei provvedimenti eventualmente pronunciati.
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'emissione di un decreto con cui il Tribunale per i minorenni di Venezia dichiarava la decadenza di una madre dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore.
La donna proponeva reclamo alla Corte d'appello di Venezia, la quale tuttavia lo dichiarava inammissibile, per difetto di interesse, in quanto il figlio aveva raggiunto la maggiore età.
Proponendo ricorso per Cassazione, la mamma censurava il decreto impugnato per aver ritenuto che il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio comportasse il venir meno dell'interesse alla decisione, senza tener conto degli effetti pregiudizievoli che la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale produceva sotto il profilo della sua dignità personale di genitore.
Sotto tale aspetto, si doleva per aver il decreto impugnato conferito rilievo esclusivamente all'interesse del minore, ritenuto assorbente rispetto a quello della madre; in tal modo, tuttavia, si era trascurata la sua specifica posizione processuale e, in particolare, la sua soccombenza nel primo grado di giudizio, rispetto alla quale il reclamo costituiva l'unico strumento per tutelare il suo ruolo di genitore.
La Cassazione non condivide le censure formulate.
La Corte premette che il raggiungimento della maggiore età da parte del minore determina automaticamente la cessazione della responsabilità genitoriale, indipendentemente dall'accertamento dell'inosservanza dei doveri posti a carico dei genitori; ne deriva che, qualora la maggiore età sopravvenga nel corso del procedimento, viene meno l'interesse alla decisione di merito, in quanto la pronunzia di cessazione della materia del contendere implica la caducazione dei provvedimenti eventualmente pronunciati.
A tal riguardo, poca rilevanza hanno le difese della mamma che, attraverso il reclamo, vorrebbe salvaguardare la propria posizione processuale e riscattare la sua figura genitoriale.
L'articolo 330 del codice di procedura civile, rubricato decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli, statuisce che il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.
La ratio della norma è quella di tutelare l'interesse del minore nei confronti dei comportamenti pregiudizievoli posti in essere dai genitori investiti della responsabilità genitoriale: la previsione dell'art. 330 c.c. trova il suo fondamento nel diritto del minore a crescere, essere amato, educato ed istruito, nonché mantenuto, ricevendo altresì le cure e le attenzioni dai propri genitori.
In questo senso si espressa la Corte Costituzionale (sentenza n. 132/1992) che ha ribadito come la Costituzione ha rovesciato le concezioni che assoggettavano i figli ad un potere assoluto ed incontrollato, affermando il diritto del minore ad un pieno sviluppo della sua personalità: a tale interesse sono collegati i doveri che ineriscono, prima ancora dei diritti, all'esercizio della potestà genitoriale.
Alla luce di tale quadro emerge che, come correttamente ritenuto dal decreto impugnato, nessun rilievo può assumere, ai fini della prosecuzione del procedimento, l'interesse del genitore all'accertamento negativo dei fatti allegati a sostegno della domanda, dal momento che, come si evince dall'art. 330 c.p.c., la dichiarazione di decadenza risponde esclusivamente a finalità di tutela dell'interesse del minore nei confronti dei comportamenti pregiudizievoli posti in essere dai genitori investiti della responsabilità genitoriale.
Compiute queste precisazioni, la Cassazione rigetta il ricorso.
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