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Consulta: inammissibile q.l.c. art. 147, c. 5, r.d. 16 marzo 1942, n. 267

Con Ordinanza n. 15/2016, depositata il 29/1/2016, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell´art. 147, comma 5, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, impugnato nella parte in cui, nel consentire l´estensione della dichiarazione di fallimento dell´imprenditore individuale alla società di cui questi è socio illimitatamente responsabile, non prevede analoga possibilità nell´ipotesi di fallimento originariamente dichiarato nei confronti di una società di capitali, socia della società di fatto.
Secondo la Corte, il rimettente, infatti, ha omesso del tutto di valutare l´effettiva esistenza di una società occulta costituita con la partecipazione della società originaria fallita: dal che la rilevanza meramente eventuale della questione. Inoltre, non ha verificato la compatibilità del disposto dell´art. 2361, comma 2, cod. civ. - che consente alle società per azioni di assumere partecipazioni in imprese comportanti la responsabilità illimitata soltanto nel rispetto di determinati adempimenti - con la possibilità per le società di capitali di partecipare a società di fatto la cui costituzione avviene per facta concludentia , né ha preso posizione circa le conseguenze del mancato rispetto di detti adempimenti.
Per di più, ha aggiunto la Consulta, il rimettente non ha nemmeno accertato se la disciplina codicistica, testualmente riferita alle società per azioni, possa estendersi anche alle società a responsabilità limitata per le quali manca una analoga previsione espressa. L´assenza di argomentazione su tutti i detti profili si risolve in carenza di motivazione sulla rilevanza della questione prospettata. Infine, è stata del tutto omessa la previa verifica della possibilità di una interpretazione costituzionalmente adeguata della norma censurata. Per l´inammissibilità di analoga questione, v. la citata sentenza n. 276/2014.
Ordinanza allegata

 

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