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Con la sentenza n. 38753, depositata lo scorso 20 settembre, la terza sezione della Corte di Cassazione traccia gli elementi costitutivi del reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata punito dall'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006.
Il primo comma della disposizione stabilisce che "chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito […]".
Nel caso sottoposto all'esame della Corte, i due imputati erano stati ritenuti colpevoli in quanto erano stati scoperti mentre trasportavano all'interno di un autocarro rifiuti costituiti da materiali ferrosi in assenza della prescritta autorizzazione.
La corte territoriale non aveva però motivato perché il materiale rinvenuto fosse qualificabile effettivamente come rifiuto, ai sensi della definizione contenuta nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. a), e aveva negato anche l'applicazione al caso di specie della particolare tenuità in quanto il possesso dell'autocarro – a suo dire - era certo indice di abitualità della condotta criminosa.
La Corte di Cassazione, oltre a censurare la sentenza in punto di fatto per omessa motivazione in ordine alla nozione di rifiuto penalmente rilevante, ha precisato anche in che termini può trovare applicazione al reato in commento la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
Ha precisato che si tratti di "un reato istantaneo e non abituale, il quale si realizza anche in caso di una sola condotta incriminatrice, laddove la stessa sia indice di una certa organizzazione nello svolgimento di tale attività, organizzazione che può essere desunta sulla base di taluni indici rivelatori quali la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito."
Ha di conseguenza osservato come fare riferimento alla non occasionalità della condotta ai fini della esclusione della particolare tenuità del fatto, in una ipotesi in cui viene contestato un solo episodio di trasporto, appare manifestamente illogico posto che siffatta caratteristica, cioè la assoluta occasionalità del trasporto, che sembra essere richiesta dai giudici ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, potrebbe invece comportare direttamente la assenza di rilevanza penale della condotta.
Peraltro, rileva in conclusione la Corte, il legislatore ha tipizzato i fatti da cui può dipendere il giudizio di abitualità della condotta e, di conseguenza, la preclusione nell'applicazione della causa di esclusione della punibilità ma essi non si rinvengono nell'ipotesi contestata.
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Sono un giovane avvocato presso il foro di Siena.
Mi sono laureata presso l'Università degli Studi di Siena nel 2015 in diritto penale amministrativo e responsabilità degli enti giuridici (d.lgs. 231/2001).
Presso lo stesso Ateneo ho conseguito il diploma presso la scuola di specializzazone per le professioni legali nell'estate del 2017.
La mia passione per i viaggi e per la tutela dei diritti, mi ha portato più volte in Africa al seguito di progetti di cooperazione internazione insiema alla mia famiglia.
Amo leggere, studiare e mi interesso di tutto ciò che può essere chiamato cultura a partire da quella classica fino alle tematiche di maggior attualità.