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Garante privacy. È consentito l'accesso civico ai titoli di studio altrui?

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 Con parere n.37 del 4 febbraio 2022, il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso in relazione alla possibilità di esercitare il diritto di accesso civico piuttosto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi ex art.22 ss. L. n.241/1990, al fine di ottenere l'ostensione di tutti i titoli di studio di conseguiti da terzi ed ha analizzato la questione alla luce della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC in materia di accesso civico (fonte https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9746944).

Analizziamo la vicenda sottoposta all'attenzione del Garante.

I fatti dell'istruttoria

È stata presentata una richiesta di accesso civico ex art.5 comma 2, D. Lgs. n.33/2013 al fine di ottenere copia di tutti i titoli di studio di Laurea ed i Master conseguiti da altro soggetto con puntuale descrizione dei corsi effettuati, degli anni accademici frequentati, dei titoli delle tesi, delle relazioni presentate e delle votazioni finali ottenuti.

L'amministrazione ha comunicato la richiesta di accesso al controinteressato, il quale si è opposto all'ostensione evidenziando la genericità della formulazione della richiesta in quanto è relativa a tutti i titoli di laurea ed i master, nonché la natura meramente esplorativa dell'istanza, in quanto non sono stati individuati specificamente per quali e quanti atti è stato chiesto l'accesso.

L'amministrazione richiesta ha negato l'accesso civico; conseguentemente l'istante ha presentato una richiesta di riesame del provvedimento di diniego sull'accesso civico al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ex art. 5, comma 7, D. Lgs. n.33/2013.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha chiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali sulla richiesta di riesame del provvedimento di diniego di un accesso civico.

 Il parere del Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante, dopo aver ricordato che per dato personale si intende "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)" e che si considera "identificabile" "la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo..." (art. 4, par. 1, n. 1, GDPR), ha evidenziato che, nel caso di specie, i documenti di cui è stata chiesta l'ostensione non contengono solo dati anagrafici, ma anche notizie di carattere culturale e privato che, per motivi individuali, non sempre si desidera portare a conoscenza di soggetti estranei. Ciò in quanto l'ostensione di tali dati potrebbe arrecare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali ex art.5 bis comma 2 lett. a) D. Lgs. n.33/2013.

Infatti, il diritto riconosciuto a "chiunque" "di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (…)" ex art.5 D.Lgs. n.33/2013, deve essere esercitato nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art.5-bis cit., con la conseguenza che l'accesso deve essere rifiutato, "se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia" (art. 5-bis).

Inoltre il Garante ha evidenziato che, a fronte di un'istanza di accesso civico di documenti contenenti dati e informazioni personali, deve essere effettuata una valutazione che tenga in considerazione:

  • il regime di pubblicità amplificato cui tali dati e informazioni vengono sottoposti una volta concessa l'ostensione. Infatti se l'istanza di accesso civico viene accolta, i dati oggetto di ostensione diventano "pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli (...)", sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1 D. Lgs. n.33/2013);
  • i principi sanciti nel GDPR di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati, in base ai quali i dati personali devono essere "raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità", nonché "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati" (art. 5, par. 1, lett. b e c);
  • le ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dall'università, nonché la non prevedibilità, sempre al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti dall'eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite l'accesso civico (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell'ANAC in materia di accesso civico).

Pertanto, nel caso in esame, considerata la varia tipologia e la natura dei dati e delle informazioni personali contenuti nella documentazione oggetto dell'istanza di accesso civico, il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto che l'integrale ostensione possa determinare un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà del soggetto controinteressato, con possibili ripercussioni negative sul piano sociale, relazionale e professionale personale. Conseguentemente, a parere del Garante, l'amministrazione universitaria ha correttamente respinto l'accesso civico ai documenti richiesti.

Per completezza, il Garante ha ricordato che resta in ogni caso ferma la possibilità che i dati personali per i quali sia stato negato l'accesso civico possano essere resi ostensibili presentando l'istanza di accesso ai documenti amministrativi ex artt. 22 ss. L. n.241/1990, purché il soggetto istante sia portatore di "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

 

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