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Fino a 5 mila euro in contanti

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Il cosiddetto Decreto Legge "Aiuti-quater", approvato giovedì scorso dal Consiglio dei Ministri, modifica l'art. 49 comma 3-bis del D.Lgs. n. 231/2007 andando a modificare la soglia dell'uso del contante. Sulla base di quanto già dichiarato dal Governo, dunque, dal 1° gennaio 2023 il limite per i pagamenti in contanti e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante, non sarà più di 1.999,99 euro ma diventerà di 4.999,99 euro.

La norma previgente, ancora in vigore fino al 31 dicembre 2022, prevede, a decorrere dal 1° luglio 2020 e appunto fino al 31 dicembre 2022, che il divieto in tema di limiti all'utilizzo dei contanti sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto sarebbe passato alla cifra di 1.000 euro; Il D.L. "Aiuti-quater" sostituisce "1.000 euro" con "5.000 euro".

Il limite in questione, quale che ne sia la causa o il titolo, varrà anche quando il trasferimento sarà effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati. Il previsto innalzamento della soglia a 5.000 euro potrebbe indurre ad operare fin da subito nel rispetto di tale limite; si tratterebbe, peraltro, di una condotta sanzionabile, dal momento che, in materia, in assenza di differenti indicazioni normative fino al 31/12/2022 vige la soglia di 2.000 euro.

Sempre dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, ai sensi dell'art. 63 comma 1 del DLgs. n. 231/2007, alle violazioni della disciplina dei contanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali a norma dell'art. 63 comma 6 del D.Lgs. n. 231/2007.

Restano immutate tutte le ulteriori previsioni che attengono a tale materia; di conseguenza, per l'attività dei cambiavalute iscritti nell'apposito registro si passerà alla soglia di 3.000 euro. Il legislatore, infatti, per tale attività, ha previsto la soglia di 2.000 euro solo fino alla fine dell'anno, lasciando immutata l'indicazione di base riferita, appunto, a 3.000. Resterà pari a 999,99 euro, invece, il limite di utilizzo di contanti per il servizio di rimessa di denaro, il cosiddetto "money transfer".

Anche i turisti stranieri – compresi quelli appartenenti alla Ue o allo spazio economico europeo - potranno continuare a effettuare acquisti in contanti entro il limite "speciale" di 15.000 euro.

I limiti all'utilizzo del denaro contante presentano ricadute anche per i professionisti, che sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex art. 51 comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007.

Meditate contribuenti, meditate.

 

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