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Il candidato, il cui elaborato svolto durante lo svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense viene annullato per plagio, non può pretendere che la commissione esaminatrice, prima dell'annullamento, indaghi per verificare quale dei due candidati abbia copiato. E ciò in considerazione del fatto che quel lavoro, risultato identico ad altro, a prescindere da tutto, non sarà utilizzabile per testare la preparazione del candidato non ammesso alla prova orale.
Questo è quanto ha ribadito il Tar Campania con sentenza n. 4144 dell'1 ottobre 2020.
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.
I fatti di causa
Il ricorrente ha sostenuto l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense. È accaduto che la commissione esaminatrice non ha ammesso il candidato alla prova orale, in quanto ha annullato la sua prova scritta. E ciò in quanto il parere svolto dal ricorrente in materia di diritto penale è risultato in parte identico a quello di altro candidato. Il caso è giunto dinanzi al Tar. Il ricorrente ha, infatti, impugnato le determinazioni dell'amministrazione, chiedendone l'annullamento. In particolare, il ricorrente lamenta:
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico dall'autorità giudiziaria adita.
La decisione del Tar.
Il Tar, nella questione in esame, richiama l'orientamento giurisprudenziale che, con riferimento alle disposizioni che regolano l'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato, ha affermato che tali norme sono dirette a «garantire l'originalità del prodotto intellettuale del candidato, quale elemento rilevatore del grado di maturità e di preparazione richiesto, anche a garanzia della regolarità dell'esame e nell'interesse della par condicio degli altri partecipanti» (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2011, nn. 3399 e 3405; Cons. Stato, Sez. VI, 9 dicembre 2008, n. 6102).
Da ciò discende che si ha violazione di tale disciplina ogniqualvolta un elaborato sia, per impostazione del tema o di parte di esso, imitazione pedissequa e fraudolenta del lavoro svolto da altro candidato assunto a parametro di confronto (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 dicembre 2008, n. 6102; Sez. IV, 7 marzo 2005, n. 902). Questo sta a significare che non occorre indagare per verificare chi dei due candidati sia l'autore del plagio, essendo sufficiente ai fini della conformità dell'attività della commissione esaminatrice ai canoni dell'imparzialità e del buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che questa annulli i compiti risultati tra di loro parzialmente o totalmente conformi. L'annullamento, infatti, conducendo all'esclusione dei candidati dalle prove orali, esprime l'esigenza :
Per tali motivi è del tutto irrilevante, oltre che superflua, «ogni indagine e prova circa la colpa (o la assenza di colpa) del candidato» (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2008, n. 530; TAR Campania – Salerno, Sez. I, 13 febbraio 2019, n. 284). Orbene, tornando al caso in esame, l'amministrazione ha individuato e segnalato le parti identiche degli elaborati dei due candidati e questo, in virtù dell'orientamento giurisprudenziale su richiamato, è sufficiente per annullare la prova scritta. Nessuna indagine ulteriore avrebbe dovuto essere svolta dalla commissione esaminatrice per «verificare chi fosse l'autore del plagio, poiché una volta verificata senza ombra di dubbio l'identità tra le prove di due candidati, ne è conseguito necessariamente l'annullamento dei compiti di entrambi, dovendosi considerare l'elaborato del candidato inutilizzabile ai fini dell'esame, non fornendo contezza della sua preparazione e delle sue capacità» (cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. VIII, 18 ottobre 2019, n. 4977). Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tar ha respinto l'impugnazione del ricorrente, ritenendola infondata.
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.