Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Esame avvocato: le prove identiche vanno annullate senza dover indagare sull'autore del plagio

Tar

Il candidato, il cui elaborato svolto durante lo svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense viene annullato per plagio, non può pretendere che la commissione esaminatrice, prima dell'annullamento, indaghi per verificare quale dei due candidati abbia copiato. E ciò in considerazione del fatto che quel lavoro, risultato identico ad altro, a prescindere da tutto, non sarà utilizzabile per testare la preparazione del candidato non ammesso alla prova orale.

Questo è quanto ha ribadito il Tar Campania con sentenza n. 4144 dell'1 ottobre 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

Il ricorrente ha sostenuto l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense. È accaduto che la commissione esaminatrice non ha ammesso il candidato alla prova orale, in quanto ha annullato la sua prova scritta. E ciò in quanto il parere svolto dal ricorrente in materia di diritto penale è risultato in parte identico a quello di altro candidato. Il caso è giunto dinanzi al Tar. Il ricorrente ha, infatti, impugnato le determinazioni dell'amministrazione, chiedendone l'annullamento. In particolare, il ricorrente lamenta:

  • la violazione dei criteri di valutazione che disciplinano l'attività della commissione esaminatrice. In buona sostanza, a parere dell'istante, quest'ultima non ha effettuato alcuna indagine per verificare quale dei due candidati fosse l'autore del plagio, limitandosi ad annullare la prova scritta;
  • il difetto di motivazione derivante dal suddetto difetto di istruttoria che evidenzia un eccesso di potere da parte della commissione esaminatrice. Un difetto, questo, che renderebbe illegittimo l'operato amministrativo;
  • il difetto di motivazione per mancata adeguata individuazione delle parti del compito identiche a quelle dell'altro candidato, non essendo sufficienti allo scopo – ad avviso del ricorrente - l'apposizione di segni a margine dell'elaborato scritto;
  • l'inadeguata «illustrazione delle ragioni per cui l'identità di alcune parti dei pareri evidenzierebbe un difetto di originalità delle prove, non potendosi escludere che la somiglianza tra i vari elaborati derivi dall'identità dei testi e dalle fonti da cui i candidati hanno studiato o dei codici da essi consultati in sede d'esame».

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico dall'autorità giudiziaria adita.

La decisione del Tar.

Il Tar, nella questione in esame, richiama l'orientamento giurisprudenziale che, con riferimento alle disposizioni che regolano l'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato, ha affermato che tali norme sono dirette a «garantire l'originalità del prodotto intellettuale del candidato, quale elemento rilevatore del grado di maturità e di preparazione richiesto, anche a garanzia della regolarità dell'esame e nell'interesse della par condicio degli altri partecipanti» (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2011, nn. 3399 e 3405; Cons. Stato, Sez. VI, 9 dicembre 2008, n. 6102). 

Da ciò discende che si ha violazione di tale disciplina ogniqualvolta un elaborato sia, per impostazione del tema o di parte di esso, imitazione pedissequa e fraudolenta del lavoro svolto da altro candidato assunto a parametro di confronto (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 dicembre 2008, n. 6102; Sez. IV, 7 marzo 2005, n. 902). Questo sta a significare che non occorre indagare per verificare chi dei due candidati sia l'autore del plagio, essendo sufficiente ai fini della conformità dell'attività della commissione esaminatrice ai canoni dell'imparzialità e del buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che questa annulli i compiti risultati tra di loro parzialmente o totalmente conformi. L'annullamento, infatti, conducendo all'esclusione dei candidati dalle prove orali, esprime l'esigenza :

  • da un lato, di vedere nella graduatoria degli ammessi alla prova orale solo i candidati meritevoli,
  • dall'altro, di escludere non solo quelli impreparati, ma anche quelli della cui preparazione si dubita in ragione dell'oggettiva uniformità, in tutto o in parte, dei loro scritti con quelli di altri candidati.

Per tali motivi è del tutto irrilevante, oltre che superflua, «ogni indagine e prova circa la colpa (o la assenza di colpa) del candidato» (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2008, n. 530; TAR Campania – Salerno, Sez. I, 13 febbraio 2019, n. 284). Orbene, tornando al caso in esame, l'amministrazione ha individuato e segnalato le parti identiche degli elaborati dei due candidati e questo, in virtù dell'orientamento giurisprudenziale su richiamato, è sufficiente per annullare la prova scritta. Nessuna indagine ulteriore avrebbe dovuto essere svolta dalla commissione esaminatrice per «verificare chi fosse l'autore del plagio, poiché una volta verificata senza ombra di dubbio l'identità tra le prove di due candidati, ne è conseguito necessariamente l'annullamento dei compiti di entrambi, dovendosi considerare l'elaborato del candidato inutilizzabile ai fini dell'esame, non fornendo contezza della sua preparazione e delle sue capacità» (cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. VIII, 18 ottobre 2019, n. 4977). Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tar ha respinto l'impugnazione del ricorrente, ritenendola infondata.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Maggiorenni, mantenimento: è onere del genitore ob...
Induce, favorisce e sfrutta la prostituzione di un...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito