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Con l'ordinanza n. 21752 depositata lo scorso 9 ottobre, la VI sezione civile della Corte di Cassazione, ha respinto la domanda di un padre che chiedeva la cessazione dell'obbligo di mantenimento per il figlio maggiorenne non autosufficiente, in ragione dell'età del ragazzo, oramai ventisettenne.
Dopo aver rilevato come il padre non aveva dimostrato la colpevole inerzia del figlio maggiorenne nel divenire autosufficiente, la Corte ha precisato che il giudice, per dichiarare la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti, deve compiere un accertamento di fatto con riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto; spetta al genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un allettamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso.
Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, il Tribunale di Roma dichiarava la separazione di una coppia di coniugi, ponendo a carico del padre il pagamento di un contributo di mantenimento di euro 250,00 mensili per i due figli, di cui uno minorenne e uno maggiorenne e non autosufficiente.
La Corte di Appello di Roma confermava gli importi stabiliti in primo grado.
Ricorrendo in Cassazione, il padre censurava la decisione della Corte distrettuale per violazione degli artt. 147, 148, 315-bis e 337 ter c.c., per non aver la corte di merito dichiarato l'insussistenza del diritto del figlio maggiorenne, di anni 27, a percepire l'assegno di mantenimento.
A tal riguardo, il ricorrente sosteneva che la Corte distrettuale avrebbe dovuto valutare siffatto diritto con un rigore crescente in ragione dell'età del beneficiario, tenuto conto anche della compatibilità del perseguimento del progetto educativo e di formazione sotteso all'accertato obbligo.
La Cassazione non condivide la censura formulata.
In punto di diritto, i Supremi Giudici premettono che, a seguito della separazione personale, ciascuno dei coniugi ha l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e gli elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, sono il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
In relazione al mantenimento dei figli maggiorenni, la sentenza in commento ricorda che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa "ipso facto", con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un allettamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso.
In particolare, il giudice, per dichiarare la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti, deve compiere un accertamento di fatto con riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto
Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come la sentenza impugnata si sia attenuta ai principi sopra espressi, anche in ragione del fatto che il padre non aveva dimostrato la colpevole inerzia del figlio maggiorenne nel divenire autosufficiente.
Alla luce di tanto, la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.
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