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Induce, favorisce e sfrutta la prostituzione di una minorenne: giusta la condanna per tre reati in concorso

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 Con la sentenza n. 27598 dello scorso 6 ottobre, la III sezione penale della Corte di Cassazione – chiamata a vagliare la penale responsabilità di un uomo accusato di induzione di una minore alla prostituzione, di favoreggiamento e di sfruttamento dell'attività di quest'ultima – ha respinto le tesi difensive dell'uomo secondo cui si era in presenza di un unico delitto commesso con diversificate modalità.

Si è difatti specificato che Le condotte criminose di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione minorile possono concorrere tra loro, in quanto l'art. 600 bis c.p., comma 1, - anche dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 172 del 2012 - è norma a più fattispecie tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all'evento.

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio con l'esercizio dell'azione penale nei confronti di un uomo, accusato dei reati, unificati con la continuazione, di cui all'art. 600 bis c.p..

In particolare, gli veniva contestato di aver indotto alla prostituzione una minore, costringendola a prostituirsi per strada dopo averla abbigliata e truccata all'uopo, minacciandola di farle pagare il prezzo dell'affitto della casa dove era ospitata; in seguito, la induceva a continuare nel meretricio minacciandola, in caso contrario, di rivelare a parenti ed amici il fatto che si era prostituita e di farla bersaglio di pratiche di malocchio. Tra le condotte contestate vi erano anche il favoreggiamento dell'attività di prostituzione, con la fornitura di abbigliamento, trucco e preservativi nonché il procacciamento dei clienti, e lo sfruttamento della prostituzione, in quanto ogni sera si faceva consegnare la metà di quanto guadagnato sulla strada.

In primo grado il Tribunale di Verona condannava l'imputato alla pena di anni 4, mesi 6 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa; la pena veniva confermata dalla Corte di appello di Venezia.

L'imputato proponeva ricorso per Cassazione deducendo la violazione di legge in relazione all'articolo 600 bis c.p., per la ritenuta continuazione interna tra le condotte contestate di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione della parte offesa.

L'imputato eccepiva come la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere configurato un unico reato e non una pluralità di reati in concorso; a tal fine – richiamando un orientamento della giurisprudenza della Cassazione – l'uomo evidenziava come le condotte previste dalla norma (art. 600 bis c.p.) dovevano individuare non più reati, ma solo varie modalità della condotta nella commissione di un unico reato: la norma, infatti, avrebbe previsto – per ciascuna condotta tipizzata – la lesione unitaria del medesimo bene giuridico, così concependole come espressione di un disvalore unitario.

La Cassazione non condivide le tesi difensive dell'imputato.

La Corte ricorda che, per giurisprudenza consolidata, le condotte criminose di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione minorile possono concorrere tra loro, in quanto l'art. 600 bis c.p., comma 1, è norma a più fattispecie tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all'evento. 

Gli Ermellini, dopo aver ripercorso i mutamenti storici della disciplina legislativa, evidenziano come la riforma dell'art. 600 bis c.p., avutasi con la legge n. 172 del 2012 di ratifica della convenzione di Lanzarote (che prevedeva la configurazione, quale reato, delle condotte consistenti in reclutare, costringere o sfruttare un minore per la sua prostituzione), ha individuato per i minorenni tre condotte completamente autonome e distinte, con altrettanti tre differenti eventi: reclutamento o induzione alla prostituzione (n. 1); favoreggiamento, controllo o gestione della prostituzione (n. 2); sfruttamento della prostituzione minorile (n. 2).

Conseguentemente, anche nel novellato art. 600 bis c.p., nonostante la previsione in una sola norma di diverse condotte - in precedenza ben distinte nella legge n. 75 del 1958 -, si è in presenza non di un solo reato, ma di più fattispecie le quali possono concorrere avendo ciascuna un'obiettività giuridica diversa e costituite da elementi materiali differenti.

Con specifico riferimento al caso di specie, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che individua nelle condotte descritte dall'art. 600 bis c.p. (induzione, favoreggiamento e sfruttamento) più fattispecie tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all'evento.

In virtù di tanto, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

 

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