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Timbrature allegre, altra sentenza da SC: "truffa in caso di allontanamenti intermedi"

I giudici della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9900 del 5 marzo 2018 hanno stabilito che anche i brevi allontanamenti dal posto di lavoro non preventivamente segnalati costituiscono reato, integrando la truffa.

I Fatti
Era accaduto che un messo notificatore dipendente di un Comune era stato sorpreso, con appostamenti e rilevi fotografici della PG, mentre timbrava il cartellino e si allontanava dal proprio posto di lavoro, senza alcuna preventiva segnalazione agli uffici competenti. Egli era così tratto in giudizio per rispondere del reato di truffa aggravata a danno dell´Ente di cui era dipendente e condannato dai giudici di merito.

Avverso la sentenza della corte territoriale l´imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo il vizio di motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) in relazione all´art. 640 c.p., ritenendo in particolare che la Corte d´appello non avrebbe considerato la peculiarità della prestazione lavorativa da lui espletata, quale messo notificatore del Comune di X e il fatto che egli svolgeva le proprie mansioni anche al di fuori del rigido orario di ufficio, per cui non poteva configurarsi il dato tipico dell´ingiusto profitto.

Motivi della decisione
I giudici della Seconda Sezione della Corte di Cassazione hanno rigettato il ricorso in quanto generico ed infondato. Gli stessi hanno fatto evidenziare la irrilevanza degli argomenti addotti dal ricorrente che in sostanza hanno riprodotto le lagnanze avanzate con l´atto di appello e quindi proponendo censure di merito insindacabili nel giudizio di legittimità.

L´abbandono del posto di lavoro, anche se trattasi nel caso di specie, di allontanamenti intermedi che andavano comunque preventivamente segnalati per consentire i controlli degli uffici preposti al fine di tener contro della retribuzione e sull´eventuale recupero dei periodi di assenza, è idoneo ad integrare il reato di truffa (Sez. 2 , 10/6/2016, n. 46964 non massimata; Sez. 2 34776/2016, rv. 267855; Sez. 2, n. 1121 /1989, rv. 183150).

La Corte di legittimità, infine, ha posto l´accento sul fatto che "anche l´indebita percezione di poche centinaia di euro, corrispondente alla porzione di retribuzione conseguita in difetto di prestazione lavorativa, costituisce un danno economicamente apprezzabile per l´Amministrazione pubblica e che danno apprezzabile non è sinonimo di danno rilevante, non limitandosi il concetto alla mera consistenza quantitativa ma investendo tutti gli aspetti pregiudizievoli per il patrimonio."
Per tali motivi il ricorso è stato rigettato
Si allega sentenza

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