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È ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione nei procedimenti cautelari?

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 Con ordinanza n.16764/2022 del 24/05/2022 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno affrontato la questione dell'ammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto nell'ambito di un procedimento cautelare instaurato ante causam ex art.700 c.p.c. (fonte https://www.cortecostituzionale.it/default.do).

Analizziamo la vicenda sottoposta all'esame dei giudici di legittimità.

I fatti di causa

La ricorrente ha adito ai sensi dell'art.700 c.p.c. il giudice ordinario chiedendo, previa disapplicazione degli atti presupposti e consequenziali, di modificare e/o integrare la Graduatoria Provinciale per le Supplenze, nella parte in cui la ricorrente risulta esclusa.

A fondamento della propria domanda la ricorrente ha esposto che l'esclusione dalla Graduatoria Provinciale per le Supplenze sarebbe stata determinata dall'attribuzione di dieci crediti formativi ad uno degli esami integrativi sostenuti presso l'Università, in luogo dei dodici richiesti.

Il giudice ha accolto il ricorso ordinando alle P.A. resistenti, ognuna per la parte di sua competenza, di modificare o integrare immediatamente la graduatoria in questione nella parte in cui la ricorrente risulta esclusa.

È stato proposto reclamo dinanzi al Tribunale, il quale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, sicché la ricorrente ha proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione.

 La decisione delle Sezioni Unite

I giudici di legittimità hanno rilevato che, nel caso in esame, trova applicazione il principio secondo il quale il regolamento preventivo di giurisdizione non è ammissibile in riferimento ai procedimenti cautelari.

A questo proposito le Sezioni Unite hanno ricordato che, poiché non è consentito ex art.111 Cost. il ricorso per cassazione contro i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, non può ammettersi che la questione di giurisdizione sia sottoposta per altra via alla cognizione della Suprema Corte.

Sul punto i giudici di legittimità hanno richiamato la più recente giurisprudenza secondo la quale, sebbene la proposizione del regolamento non sia preclusa dall'emanazione di un provvedimento cautelare, ciò non vuol dire che il regolamento sia sempre ammissibile nella fase cautelare; infatti a tal fine occorre che sia stato incardinato il giudizio di merito contestualmente o conseguentemente al procedimento ex art. 700 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Un. n.26557/2021).

Pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, per poter presentare la richiesta di regolamento di giurisdizione alla Corte di Cassazione è necessario che sia in corso l'esame di una causa nel merito in primo grado; e tale circostanza non può essere desunta dalla mera pronuncia di un decreto inaudita altera parte in fase cautelare, seppure con fissazione di una udienza per il prosieguo (cfr. Cass. Sez. Un. n.26557/2021 cit.).

 Tra l'altro è stato affermato che "anche nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di cui all'art. 2, comma 3, lett. e bis, del d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. in I. n. 80 del 2005, contro i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito, emessi ante causam ai sensi dell'art. 700 c.p.c., non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto detti provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato ancorché nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l'azione di merito; tale ricorso non può valutarsi, benché il ricorrente lo richieda, neppure come istanza di regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c., da qualificare anch'essa inammissibile finché l'istante non abbia iniziato il giudizio di merito per il quale sorge l'oggetto del procedimento, unitamente all'interesse concreto e attuale a conoscere il giudice dinanzi al quale lo stesso deve eventualmente proseguire" (cfr. in tal senso Cass. Sez. Un. n.6039/2019, Cass. Sez. Un. n. 406/2011, Cass. Sez. Un. n.27537/2008, n.27187/2007).

Quanto al termine per la presentazione del regolamento alle Sezioni unite, la richiesta di regolamento può essere formulata «finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado» (art. 41 c.p.c.).

Conseguentemente le Sezioni Unite hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso e compensato le spese del regolamento.  

 

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