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Donne avvocato e l'indennità di maternità in caso di interruzione di gravidanza

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L'art. 73 D.lgs. n. 151/2001 stabilisce che:

  • in caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria [...] verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennità di maternità è corrisposta nella misura pari all'80 per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione […];
  • la domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla U.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria […] e deve essere presentata alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza.

In forza di tale norma, l'indennità di maternità è dovuta anche alle donne avvocato che hanno subito un aborto spontaneo o terapeutico.

Ma vediamo nel dettaglio detta indennità.

Il quantum

L'indennità di maternità in caso di aborto spontaneo e terapeutico:

  • è dovuta nella misura dell'80% di 1/12 del reddito professionale IRPEF netto prodotto nel 2° anno anteriore al verificarsi dell'evento;
  • la minima non può essere inferiore a quella stabilita in base alle tabelle vigenti nell'anno dell'aborto (stabiliti con circolari INPS emanate anno per anno);
  • la massima non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo su descritto;
  • è corrisposta, pari a una mensilità, in unica soluzione, previa applicazione della ritenuta d'acconto del 20% (fatta eccezione dei casi ove è previsto l'esonero della ritenuta stessa).

Se l'interruzione della gravidanza è avvenuta dopo il sesto mese, l'indennità è dovuta in misura intera.
L'importo viene erogato mediante bonifico bancario e contribuisce alla formazione del reddito professionale netto (IRPEF).

La certificazione fiscale relativa al contributo liquidato erogato sarà disponibile nella posizione personale della professionista dall'anno successivo alla liquidazione della maternità.


La domanda

La domanda va inoltrata alla Cassa forense esclusivamente in modalità telematica e occorre:

  • collegarsi al sito www.cassaforense.it;
  • cliccare su "Accessi riservati - posizione personale – istanze on line.

Una volta compilata la domanda, questa va corredata della certificazione richiesta.

L'istanza va presentata, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 180 giorni dall'evento interruttivo.

Maggiori informazioni sono reperibili su:

  • https://www.cassaforense.it/indennita-di-maternita-in-caso-di-aborto-spontaneo-o-terapeutico;
  • https://servizi.cassaforense.it/CFor/AccessiRiservati/Login/accessoriservato_pg.cfm?pag=01.

 

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