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Docente e registrazione della lezione. Occorre il consenso informato degli alunni.

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 Con l'ordinanza sez. lav. n. 14270/2022, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione riguardante la possibilità per un professore di registrare una lezione tenuta in classe.

Nel caso in questione, il docente aveva effettuato tale scelta per il solo scopo di riascoltare la stessa e migliorare la propria attività e /o pratica di insegnamento.

I Giudici hanno però ritenuto che, nell'istituto scolastico era fatto divieto di utilizzare telefoni cellulari e tale regola valeva anche per qualsiasi altro apparecchio elettronico in grado di registrare audio e video.

In ogni caso, non poteva trascurarsi un altro dato e cioè che, tale registrazione potesse condurre alla individuazione degli studenti attraverso l'ascolto della loro voce, pertanto, trattandosi di dati personali per i Giudici  è necessario il loro consenso.

 Tale consenso non è escluso dal fatto che la registrazione da parte del docente era fatta per motivi solo personali, lo stesso infatti varrebbe nel caso opposto, in cui fossero gli alunni a voler procedere alla registrazione della lezione del docente.

Punto di partenza è difatti il DPR 249/98 che è il regolamento degli studenti della scuola secondaria che, all'art. 2 afferma il principio secondo cui, la registrazione può essere effettuata solo ed esclusivamente nel caso di accordo di tutti gli studenti.

Anche il codice privacy all'art.4 comma 1 lettera A lo impedisce, poichè la registrazione può essere effettuata solo previo consenso dell'interessato al di là della sua mancata divulgazione.

Un tema già affrontato e così deciso dal Garante per la protezione dei dati personali il 20 gennaio 2005.

Tale regola, non dipende quindi dal fatto che la registrazione venisse divulgata, ma, dal fatto che trattasi di dati personali per cui occorre il consenso informato di tutti. 

L'illegittimità dell'atto come detto è rilevata dall'art. 4 comma 1 del codice privacy, il quale definisce dato personale qualunque operazione sia essa elettronica o meno che permette la registrazione di un dato. 

Ai sensi della lettera b) dello stesso articolo inoltre, viene evidenziato che "dato personale" viene considerato anche una qualunque informazione che possa anche indirettamente, portare al riconoscimento della persona che non ha espresso il proprio consenso.

Quindi qualunque informazione che possa ricondurre al riconoscimento di un determinato soggetto (Cassazione civile sez. I, 31/05/2021 n.15161).

E' evidente pertanto che, anche la voce di una persona, registrata attraverso un apparecchio elettronico, costituisce un vero e proprio "dato personale" che va quindi tutelato per non incorrere nella violazione della sua privacy. 

 

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