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Chirurgia estetica: spetta al paziente scegliere l’opzione esteticamente preferibile

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Con la sentenza n. 29827 dello scorso 18 novembre, la VI sezione civile della Corte di Cassazione, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per due donne che, prima di effettuare un intervento di chirurgia estetica, non erano state informate sulle possibili tecniche operatorie applicabili e, pertanto, non avevano avuto modo di scegliere l'opzione esteticamente preferibile, così subendo un intervento di mastoplastica additiva, con inserimento di protesi correlativo aumento – non voluto – di due taglie.

Si è difatti precisato che "nella chirurgia estetica, il consenso deve formarsi non solo in ordine ai rischi dell'intervento ed alle tecniche prescelte, ma anche in ordine al risultato estetico che da esso scaturirà: in nessun caso, infatti, può essere lasciata al sanitario la scelta sulla opzione esteticamente preferibile, essendo questa una scelta estremamente privata e riservata al paziente".

I chiarimenti operati dalla Cassazione prendono spunto dalla richiesta di risarcimento danni avanzata da una madre e da sua figlia donna avverso un chirurgo estetico, per la mancanza di un valido e preventivo consenso informato in merito all'esecuzione sulla persona di entrambe di interventi di mastoplastica additiva, con inserimento di protesi. 

In particolare, le due donne evidenziavano come il sanitario non le aveva rese edotte su tutte le possibili tecniche operatorie applicabili e, senza permettere loro di effettuare alcuna scelta sull'intervento da eseguirsi, unilateralmente decideva di applicare una protesi additiva del seno, con correlativo aumento – non voluto – di due taglie, non necessario e pacificamente evitabile con diversa tecnica chirurgica migliorativa dell'aspetto estetico.

Il Tribunale di Palermo negava qualsiasi ristoro connesso al consenso informato.

La Corte d'Appello di Palermo accertata la responsabilità dell'imperito professionista, lo condannava al risarcimento sia dei danni derivanti dalla scorretta esecuzione degli interventi sia di quelli legati al mancato consenso informato, ordinando di pagare euro 99.000,00 circa in favore della mamma ed euro 111.000,00 circa in favore della figlia.

Secondo la corte di merito, infatti, l'esecuzione di una diversa operazione rispetto a quella auspicata dalle parti, quale che fosse la tecnica utilizzata con modalità più o meno corrette, implicava di per sé non solo un inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. ma anche la lesione dell'integrità psicofisica delle pazienti ex art.2043 c.c., essendo queste ultime sottoposte ad un inutile rischio chirurgico e costrette, in seguito, a rioperarsi per eliminare l'effetto indesiderato dell'aumento del volume del seno ed ottenere quello voluto di revisione della mastopessi. 

Ricorrendo in Cassazione, il sanitario si doleva, sotto diversi ma connessi profili, della violazione e falsa applicazione delle norme sul consenso informato.

La Cassazione non condivide le censure rilevate.

La Corte evidenzia le particolarità della chirurgia estetica, in cui il consenso deve formarsi non solo in ordine ai rischi dell'intervento ed alle tecniche prescelte, ma anche in ordine al risultato estetico che da esso scaturirà: nel campo della chirurgia estetica, infatti, in nessun caso può essere lasciata al sanitario la scelta sulla opzione esteticamente preferibile, essendo questa una scelta estremamente privata e riservata al paziente.

Ne deriva che è specifico obbligo del medico informare la paziente tutte le possibili modalità di intervento e sulle relative conseguenze, lasciando alla stessa qualsiasi scelta a riguardo.

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come il medico, con il proprio ricorso, contrappone genericamente alla valutazione della corte d'appello una diversa ricostruzione, confondendo il danno da lesione alla salute con la lesione del diritto dei pazienti ad esprimere, prima di una operazione, un consapevole consenso informato.

Così facendo non ha colto quello che risulta essere l'inadempimento a lui ascrittogli, consistente nell'elusione del dovere di comunicare alle pazienti che avrebbe inserito una protesi additiva del seno, ovvero un corpo estraneo e che gli interventi, così come eseguiti, avrebbero comportato un aumento di due taglie, non necessario e pacificamente evitabile con diversa tecnica chirurgica migliorativa dell'aspetto estetico.

In conclusione, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale. 

 

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