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Diritto di accesso e diritto di difesa. Bilanciamento degli interessi coinvolti

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Con sentenza n.2802/2022 del 10/03/2022 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha affrontato la questione relativa al diritto di accesso esercitato ai fini dell'esercizio del diritto di difesa ed ha affermato che nella disciplina del diritto di accesso vengono in gioco interessi giuridicamente rilevanti, anche in contrapposizione tra di loro e che il giudice dell'accesso "non può andare oltre una valutazione circa il collegamento dell'atto (…) con la situazione soggettiva da tutelare e circa l'esistenza di una concreta necessità di tutela, senza poter apprezzare nel merito la fondatezza della pretesa o le strategie difensive dell'interessato" (fonte https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr).

Analizziamo la questione sottoposta ai giudici amministrativi.

I fatti di causa

Il ricorrente appartenente all'ambiente militare è imputato in un processo penale per concorso in violenza privata aggravata e di percosse aggravate.

Al fine di esercitare il proprio diritto di difesa il ricorrente ha presentato istanza per l'accesso ai documenti caratteristici degli accusatori e ai documenti delle visite di supporto psicologico, nonché al provvedimento di trasferimento di sede di quest'ultimo, individuando specificamente i militari cui si riferisce la documentazione che ha chiesto di visionare.

L'istanza di ostensione è rimasta senza riscontro. Di conseguenza l'istante ha presentato ricorso chiedendo che venisse ordinata alla P.A. l'esibizione degli atti oggetto dell'istanza di accesso.

Si è costituita in giudizio la P.A. resistente chiedendo il rigetto del ricorso.

Così la questione è giunta al vaglio del giudice amministrativo. 

La decisione del Tar

Il giudice amministrativo ha evidenziato che l'accesso è consentito a "tutti i soggetti privati, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (art.22 L. n.241/1990) e che "è onere della parte che chiede l'accesso dimostrare che gli atti abbiano una specifica utilità per la tutela di propri interessi, non necessariamente coincidenti con il diritto di difesa ex artt. 24 e 113 Cost., ma che devono comunque essere apprezzabili sul piano giuridico ed essere dotati della necessaria concretezza" (ex multis: C. di St. n.2680/2017; n.4376/2016; n.1568/2013 richiamate).

    Quanto alle necessità difensive riconducibili alla effettività della tutela di cui all'art.24 Cost., il Tar ha evidenziato che esse "debbano ritenersi prevalenti rispetto a quelle della riservatezza.". Tra l'altro l'interesse all'ostensione da parte del soggetto richiedente l'accesso è tutelato anche nell'ambito dell'Ordinamento Militare in relazione all'acquisizione di informazioni inerenti anche persone diverse dall'istante (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, n. 481/2012).

    I giudici amministrativi hanno evidenziato, quindi, che nella disciplina del diritto di accesso vengono in gioco interessi giuridicamente rilevanti, anche in contrapposizione tra di loro, quali: l'interesse all'accesso; l'interesse alla riservatezza di terzi; la tutela del segreto (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 6/2006). Sul punto i giudici amministrativi hanno richiamato la disciplina dettata in materia di accesso in relazione al contenuto dei documenti di cui si chiede l'ostensione, evidenziando che:

  • quando l'accesso abbia ad oggetto documenti contenenti "dati sensibili" e giudiziari", esso è consentito se risulta "strettamente indispensabile" per la difesa dei propri interessi giuridici (art.24, comma 7, L. n.241/1990);
  • "Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile" (art.60 D.Lgs. n.196/2003).  

    Ciò comporta che il diritto di accesso può essere esercitato solo se, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, la situazione giuridica rilevante sottesa al diritto di accesso venga considerata di rango almeno pari al diritto alla riservatezza riferito alla sfera della salute e della vita sessuale dell'interessato (cfr. Garante della Privacy, Parere 7.4.2016, richiamato). La comparazione tra l'accesso e la riservatezza deve essere effettuata in concreto sulla base dei principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza di modo che l'accesso sia consentito qualora ciò risulti strettamente necessario e indispensabile per la difesa dei propri interessi giuridici; ne consegue che l'accesso viene interpretato quale extrema ratio (Tar Lazio, sez. III, n. 3985/2020). Tuttavia "ove il documento contenga dati sensibili o giudiziari, l'accesso è consentito solo nei limiti in cui sia strettamente indispensabile" (Tar Lazio, n.5140/2017, cit.; Tar Piemonte, sez. I, n. 932/2014).

    In ogni caso il giudice dell'accesso, così come il soggetto pubblico richiesto, deve poter apprezzare "anche della fondatezza della pretesa o le strategie difensive dell'interessato" (cfr. Cons. Stato, sez. V, n.55/2007; sez. IV, n.461/2014; sez. IV, n.527/2016).

    Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha ritenuto che nel caso di specie sussistesse il rapporto di strumentalità tra la documentazione richiesta e le esigenze difensive rappresentate dal ricorrente. Quanto alle visite di supporto psicologico del militare, il Tar ha precisato che, trattandosi di dati sensibilissimi, l'accesso potrà essere consentito al ricorrente solo con il consenso espresso dell'interessato, cui l'Amministrazione intimata avrà l'onere di immediata notifica della richiesta.

    Conseguentemente il Tar ha ritenuto fondato il ricorso ed ha ordinato alla resistente Amministrazione di consentire l'accesso al ricorrente,

 

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