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Con la sentenza n. 672/2021, la sezione I del Tar Lazio, sezione distaccata di Latina, ha dichiarato l' illegittimità di un provvedimento con cuiveniva disposta la demolizione di taluni manufatti abusivi oggetto di sequestro penale.
Si è difatti precisato che nel caso in cui l'immobile oggetto dell'ordine di demolizione sia stato sottoposto a sequestro penale preventivo ed il giudice penale abbia rigettato l'istanza di dissequestro, l'efficacia dell'ordine di demolizione è sospesa fino al termine di durata del sequestro, di conseguenza non sussiste alcun pregiudizio grave ed irreparabile sul piano del giudizio amministrativo.
Il caso sottoposto all'attenzione del Tar prende avvio dall'adozione di un provvedimento con cui veniva disposta la demolizione di taluni manufatti abusivi oggetto di sequestro penale.
Non avendo ottenuto il richiesto dissequestro dalla Procura, i proprietari degli immobili non ottemperavano all'ordine di demolizione, sicché il Comune notificava loro un verbale d'accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione, oltre che l'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria di euro 9.000,00, ex art. 15, comma 3, della legge regionale Lazio n. 15/2008.
Ricorrendo al Tar, i proprietari dell'immobile chiedevano l'annullamento di tali provvedimenti, non avendo l'amministrazione comunale tenuto conto che, nell'ambito del procedimento penale a cui i ricorrenti erano stati sottoposti in relazione agli abusi edilizi loro contestati, la Procura della Repubblica aveva posto sotto sequestro i due manufatti abusivi e non aveva concesso il richiesto dissequestro delle medesime opere abusive.
Il Tar condivide le difese mosse dai ricorrenti.
Il Collegio Amministrativo ricorda che, in termini generali, vige il principio secondo il quale la misura penale del sequestro non costituisce un impedimento assoluto (alla stregua del caso fortuito o della forza maggiore) all'adempimento dell'ordine di demolizione, stante la possibilità per il relativo destinatario di ottenere all'uopo il dissequestro del bene, ai sensi dell'art. 85 delle disp. att. c.p.p..
Tuttavia, qualora l'immobile oggetto dell'ordine di demolizione sia stato sottoposto a sequestro penale preventivo ed il giudice penale abbia rigettato l'istanza di dissequestro, l'efficacia dell'ordine di demolizione è sospesa fino al termine di durata del sequestro, di conseguenza non sussiste alcun pregiudizio grave ed irreparabile sul piano del giudizio amministrativo.
Con specifico riferimento al caso di specie, il Collegio rileva come i ricorrenti avevano formulato l'istanza di sequestro che però era stata respinta; pertanto, i medesimi erano nell'impossibilità di dare esecuzione all'ordine di demolizione, stante la sottoposizione a sequestro dei manufatti e il rigetto dell'Autorità Giudiziaria dell'istanza di dissequestro da loro avanzata.
Alla luce di tanto, il Tar accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati, con compensazione delle spese del giudizio.
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