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Con la sentenza n. 7231 dello scorso 12 novembre, il Tar Campania, IV sezione, ha dichiarato la legittimità di un provvedimento con cui si rigettava una istanza di condono presentata solo da un comproprietario.
Escludendo che il provvedimento potesse essere viziato in quanto non comunicato all'altra comproprietaria dell'immobile, il Collegio ha ricordato che "nessuna norma della l. 28 febbraio 1985 n. 47 prescrive che il diniego di condono debba essere notificato a soggetto diverso rispetto a colui che ne ha sottoscritto la domanda e, pertanto, agli eventuali comproprietari".
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, il comproprietario di un immobile presentava una un'istanza di condono edilizio ex art. 32 legge n. 326/2003.
L'immobile oggetto di condono ricadeva in area assoggettata a vincolo e l'Ente preposto alla tutela di detto vincolo si era espresso in senso non favorevole alla sua sanatoria, posto che in quell'area, a ridosso di una autostrada, vi era un vincolo di assoluta inedificabilità.
Pertanto, dopo aver inviato la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di condono, il Comune di Napoli definitivamente denegava il condono e, contestualmente, veniva ingiunta la demolizione del manufatto abusivo ex art. 31, comma 2, DPR 380/01.
Con successiva disposizione dirigenziale, l'ordine di demolizione veniva esteso all'altra comproprietaria del bene immobile.
Successivamente, a seguito dell'esito del sopralluogo, veniva accertato che lo stato dei luoghi non era stato ripristinato cosicché si disponeva l'acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive.
Ricorrendo al Tar i proprietari eccepivano l'illegittimità del diniego di condono, per non essere mai, quest'ultimo, stato comunicato alla comproprietaria.
Il Tar conferma la legittimità del provvedimento adottato.
Il Collegio ricorda che nessuna norma della l. 28 febbraio 1985 n. 47 prescrive che il diniego di condono debba essere notificato a soggetto diverso rispetto a colui che ne ha sottoscritto la domanda e, pertanto, agli eventuali comproprietari.
Sul punto, la sentenza in commento precisa che, in caso di pluralità di proprietari, la domanda di rilascio di titolo edilizio - anche in sanatoria di interventi già realizzati - deve necessariamente provenire congiuntamente da tutti i soggetti vantanti un diritto di proprietà sull'immobile.
Diversamente, è da ritenersi legittimato alla presentazione della domanda il singolo comproprietario solo ed esclusivamente nel caso in cui la situazione di fatto esistente sul bene consenta di supporre l'esistenza di una sorta di pactum fiduciae intercorrente tra i vari comproprietari; in carenza di tale situazione, il titolo edilizio, volto alla realizzazione o al consolidamento dello stato realizzativo di operazioni incidenti su parti non rientranti nell'esclusiva disponibilità del richiedente non potrà essere né richiesto, non avendo il soggetto titolo per proporre la relativa istanza, né, ovviamente, rilasciato, non sussistendo i presupposti per l'emissione dello stesso.
Con specifico riferimento al caso di specie, il Collegio rileva come l'altra comproprietaria dell'immobile non risultava essere intestataria della istanza di condono a suo tempo presentata dal ricorrente cosicché alcun preavviso di rigetto le andava comunicato.
Alla luce di tanto, il Tar rigetta il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Il mio nome è Rosalia Ruggieri, sono una persona sensibile e generosa, sempre pronta ad aiutare chi ne ha bisogno: entro subito in empatia con gli altri, per indole sono portata più ad ascoltare che a parlare, riservatezza e discrezione sono aspetti caratteristici del mio carattere. Molto caparbia e determinata, miro alla perfezione in tutto quello che faccio.
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