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Tenda nel cortile del bar: quando occorre il permesso di costruire?

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Con la sentenza n. 10005 dello scorso 28 settembre, la II sezione bis del Tar Lazio, ha dichiarato l' illegittimità di un'ordinanza con cui si disponeva la demolizione di una pergotenda realizzata nell'area cortilizia di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Dopo aver rilevato come l'elemento centrale dell'opera fosse la tenda, volta a una migliore fruizione dello spazio, fungendo da elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, il Collegio ha ricordato che "non è necessario il rilascio del permesso di costruire – con conseguente illegittimità dell'ordine di demolizione – per l'istallazione di una pergotenda, qualora non siano state realizzate tamponature o alterazioni di sagome e prospetti, sia stato creato alcun nuovo ambiente stabile o incremento di superfici o di volume e la copertura e la parziale chiusura perimetrale non si rivelino stabili e permanenti, a motivo del carattere retrattile delle tende".

Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, l'esercente di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande installava, nell'area cortilizia della sua attività, area anch'essa destinata alla somministrazione, una pergotenda.


La predetta copertura veniva realizzata senza che si procedesse con l'inoltro di un valido titolo edilizio sicché il Comune emanava una ordinanza di demolizione, ex art. 33, comma 4 del D.P.R. n.380/2001 e art. 16, comma 5 della L.R. n. 15/2008. Ricorrendo al Tar, il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo che, trattandosi di una semplice pergotenda, non occorreva alcun titolo edilizio cosicché la sanzione demolitoria era stata applicata in maniera illegittima.

La difesa del ricorrente evidenziava, difatti, come la struttura realizzata era leggera, facilmente removibile e di natura precaria non comportante cambio di destinazione d'uso, incremento di s.u.l. o volumetria, in quanto vi erano elementi di alluminio e plastica, ancoramento con bulloni, senza tamponatura.

Il Tar condivide la posizione del ricorrente.

La giurisprudenza ritiene che, per configurare una "pergotenda", in quanto tale non necessitante di titolo abilitativo, occorre che l'opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda; conseguentemente, non è configurabile una pergotenda se la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell'edificio. 

Ne deriva che non è necessario il rilascio del permesso di costruire – con conseguente illegittimità dell'ordine di demolizione – per l'istallazione di una pergotenda, qualora non siano state realizzate tamponature o alterazioni di sagome e prospetti, sia stato creato alcun nuovo ambiente stabile o incremento di superfici o di volume e la copertura e la parziale chiusura perimetrale non si rivelino stabili e permanenti, a motivo del carattere retrattile delle tende.

Con specifico riferimento al caso di specie, il Collegio rileva come il manufatto rientri nel concetto di 'pergotenda', non bisognevole di titoli edilizi in quanto rientrante tra gli interventi di edilizia libera, ex artt.3, comma 1 e 5, 6, comma 1 e quinquies del D.P.R. n.380 del 2001.

I Giudici difatti evidenziano come l'elemento centrale dell'opera sia la tenda, volta a una migliore fruizione dello spazio, fungendo da elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.

Alla luce di tanto, il Tar accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato e condanna il Comune al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio. 

 

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