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Detenzione domiciliare e differimento della pena per motivi di salute

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  La Sentenza Num. 3632/2022 della Prima Sezione della Corte di Cassazione statuisce sul ricorso proposto da A.G. avverso l'ordinanza dell' aprile 2021 del Tribunale di Sorveglianza Campano, di cui se ne chiede il rigetto, lette le conclusioni del PG. Nello specifico, si ritiene in fatto che con l'ordinanza citata, il Tribunale di Sorveglianza campano ha rigettato la richiesta, avanzata da A.G. , di applicare misura alternativa della detenzione domiciliare e di differimento della pena (nelle forme della detenzione domiciliare), per motivi di salute. In particolare, si statuisce che il condannato, pur essendo affetto da patologie, verserebbe in condizioni sicuramente non gravi e curabili nell'ambito del contesto carcerario , così come si evince dalla relazione del DSM del carcere nel quale il condannato è in stato restrittivo. Il ricorrente citato propone ricorso per tramite del Suo difensore, il quale ne sviluppa un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione. Si sostiene, infatti, che lo scheletro posto a base delle argomentazioni addotte, sia slegato da tutta l'attività istruttoria e dalla produzione documentale riservata dalla difesa

 

Non è stata presa in considerazione la relazione medica che è stata redatta, su incarico della difesa, per superarne i rilievi. Nell' elaborato sono presenti dati fondamentali sulle condizioni di salute del detenuto; nello specifico, il consulente avvalendosi della documentazione clinica, ha evidenziato che la serie di 'episodi sincopali' sofferti dal paziente avrebbero potuto 'esitare nella morte improvvisa' e che, pertanto, fosse necessario un ricovero urgente per intervento aritmologico con Pmk, in mancanza del quale il detenuto versava in pericolo di vita. Oltretutto, l'ambiente carcerario rendeva difficile rispettare pedissequamente lo schema dietetico necessario ai fini della terapia anti coagulante prescritta al detenuto istante, il quale rientrava nelle categorie a rischio in caso da contagio da Covid 19. La motivazione addotta risultava essere viziata , poiché prescindeva in toto dall'esame completo della documentazione medica presente nel fascicolo e si fondava, in via esclusiva, sulla relazione sanitaria derivante dall'amministrazione penitenziaria.

 Ciò posto e considerato in diritto, il ricorso proposto risulta essere fondato. Come risulta dall'esame del fascicolo trasmesso all'Ufficio preposto, vi è stato il tempestivo deposito della consulenza medico legale ; elaborato che, però, non viene citato nel provvedimento impugnato. Tale mancanza è sufficiente a rendere la motivazione viziata , poiché frutto di una valutazione parziale degli elementi a disposizione del Collegio giudicante. Il Tribunale di Sorveglianza, ai fini della decisione sul differimento della pena per motivi di salute, avrebbe dovuto considerare anche il contenuto della consulenza medica presentata dalla parte e , contestualmente, acquisita al fascicolo per dar conto delle ragioni di infondatezza e di inidoneità ad incidere sulla decisione dei rilievi e delle motivazioni tecniche contenute, spiegando la loro valenza recessiva rispetto agli elementi contrari scaturenti da fonti qualificate , come le relazioni redatte dai sanitari in servizio presso l'Istituto Penitenziario di riferimento. In presenza di dati o di documentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime detentivo, il Tribunale laddove ritenga di non poter accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per ragioni di salute, deve potersi basare su dati tecnici concreti, disponendo gli accertamenti medici necessari e, all'occorrenza, la nomina di un perito. L'ordinanza impugnata viene annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza campano, al quale toccherà adottare una decisione con motivazione adeguata e completa, con rinvio per nuovo giudizio. E' stato così deciso nel Gennaio c.a. presso Roma.

Scarica qui il pdf della sentenza

 

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