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Danno psichico, SC: “Rientra nel concetto di danno biologico e va risarcito ”

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 Con la decisione n. 18056 dello scorso 5 luglio, la III sezione civile della Corte di Cassazione, ha accolto la domanda di un uomo che chiedeva un maxi risarcimento per la malattia psichica connessa al grave lutto patito a seguito di un sinistro stradale, allorquando perdevano la vita il coniuge e i figli.

Si è, difatti, statuito che "il danno psichico è un danno biologico consistente nella alterazione o soppressione delle facoltà mentali che, come qualsiasi altra lesione della salute, va accertato con criteri medico-legali e valutato in punti percentuali in base ad un accreditato bareme medico-legale. Qualora la lesione della salute psichica venga a cumularsi con un evento stressogeno quale il lutto, spetterà al giudice di merito stabilire in concreto se il dolore causato dalla perdita d'un familiare sia o non sia degenerato in una sindrome di rilievo neurologico; il giudice di merito dovrà astenersi sia dal ritenere che la stima del danno morale causato dalla morte d'un congiunto possa ristorare di per sé anche l'eventuale malattia psichica patita dal superstite; sia - all'opposto dall'indulgere a frettolose "panpsichiatrizzazioni" d'ogni moto dell'animo, pervenendo a concludere che qualsiasi turbamento costituisca per ciò solo un danno alla salute".

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dalla verificazione di un tragico sinistro stradale tra un autobus e un autoveicolo, a causa del quale si verificava il decesso di due bambini e della loro mamma.

Il padre, adite le vie legali, chiedeva il risarcimento dei danni subiti, evidenziando che, in conseguenza della commorienza della moglie e dei due figli, aveva patito una malattia psichica, accertata dai medici, che aveva lasciato postumi permanenti stimati in misura pari ad una compromissione del 50% della complessiva validità dell'individuo.

 Alla luce di tanto, in applicazione delle tabelle milanesi e tenuto conto di un'invalidità di tale grado e della sua età (31 anni al momento del fatto), chiedeva un risarcimento, per tale voce di danno, pari ad euro 361.920 Euro.

I giudici di merito liquidavano il danno biologico patito dall'attore in Euro 50.000.

A sostegno di tale quantificazione, la Corte di Appello sosteneva che non si era in presenza di una lesione comportante una incidenza sulla complessiva integrità psicofisica, quanto – piuttosto – di una lesione comportante solo la riduzione della capacità lavorativa dell'interessato.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il danneggiato, deducendo nullità della della sentenza impugnata per inesistenza della motivazione.

In particolare, il ricorrente evidenziava come la sentenza impugnata, pur ammettendo in fatto l'esistenza della malattia psichica, finiva per negare che la stessa avesse inciso sulla complessiva integrità psicofisica dell'individuo.

La Cassazione condivide le doglianze del ricorrente, rimarcando come la motivazione della sentenza impugnata non sia razionalmente comprensibile, soprattutto laddove proclama la possibile autonomia di due concetti (la validità fisica e la capacità lavorativa) che sono invece legati da un nesso di implicazione unilaterale.

Gli Ermellini premettono che il danno alla salute (danno biologico) consiste nelle conseguenze non patrimoniali derivanti da una lesione dell'integrità psicofisica e che incidono sulla validità dell'individuo; con quest'ultimo concetto si indica l'idoneità dell'uomo a svolgere una qualsiasi attività - lavorativa o meno - coerente con la sua età, il suo sesso, le sue conoscenze. 

Ne deriva che una persona divenuta inabile al lavoro è per ciò solo biologicamente invalida: sostenere, di contro, che la vittima d'un trauma non abbia patito un danno alla salute, ma abbia patito una riduzione della capacità di lavoro, è affermazione insanabilmente contraddittoria.

La Cassazione coglie l'occasione per precisare che l'invalidità biologica può scaturire tanto da una lesione fisica, quanto da una lesione psichica: il "danno psichico" non è un pregiudizio diverso dal danno biologico, bensì più semplicemente, un danno biologico consistente nella alterazione o soppressione delle facoltà mentali.

Anche il danno psichico, pertanto, come qualsiasi altra lesione della salute, va accertato con criteri medico-legali, e va valutato in punti percentuali in base ad un accreditato bareme medico-legale. Qualora la lesione della salute psichica venga a cumularsi con un evento stressogeno quale il lutto, spetterà al giudice di merito stabilire in concreto se il dolore causato dalla perdita d'un familiare sia o non sia degenerato in una sindrome di rilievo neurologico: tale accertamento va compiuto con metodo accurato e scientificamente valido; il giudice di merito dovrà astenersi sia dal ritenere che la stima del danno morale causato dalla morte d'un congiunto possa ristorare di per sé anche l'eventuale malattia psichica patita dal superstite; sia, all'opposto, dall'indulgere a frettolose "panpsichiatrizzazioni" d'ogni moto dell'animo, pervenendo a concludere che qualsiasi turbamento costituisca per ciò solo un danno alla salute.

Alla luce di siffatte contingenze, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, cui dovrà attenersi ai principi indicati.

 

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