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Inquadramento normativo: Artt. 69-81 D.Lgs. n. 206/2005, Art. 2 D.Lgs. N. 79/2011
Contratto di multiproprietà: Il contratto di multiproprietà è un contratto con cui un soggetto acquista, per un periodo superiore ad un anno e dietro pagamento di un corrispettivo, il diritto di godimento turnario di uno o più immobili.
Informazioni precontrattuali: Prima della stipulazione del contratto di multiproprietà, l'acquirente deve ricevere dal venditore le seguenti informazioni, in modo chiaro e adeguato:
Tali informazioni sono fornite all'acquirente su supporto durevole (quale per esempio l'email) e sono redatte nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui l'acquirente risiede oppure di cui è cittadino.
Focus: Le suddette informazioni costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di multiproprietà e non possono essere modificate, salvo che per accordo esplicito tra le parti o per circostanze eccezionali, indipendenti dalla volontà del venditore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta diligenza. In tali casi, le modifiche sono comunicate all'acquirente, prima della conclusione del contratto, per iscritto o mediante altri mezzi facilmente accessibili all'acquirente (e che comunque consentano la conservazione nel tempo).
Requisiti del contratto: Il contratto di multiproprietà deve essere redatto i) in forma scritta, a pena di nullità, ii) nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui l'acquirente risiede oppure di cui è cittadino. L'oggetto del contratto deve essere ben determinato. In caso di oggetto indeterminato o indeterminabile, il contratto di multiproprietà sarà nullo.
Casistica: Nel contratto di multiproprietà va individuata in concreto la quota di ciascun comproprietario come effettiva entità della partecipazione al godimento dell'alloggio, con l'ovvia conseguenza che il preliminare avente ad oggetto una quota di multiproprietà, poiché deve presentare tutti gli elementi essenziali del contratto definitivo, deve recare l'indicazione anche della predetta quota nella sua effettiva misura o, comunque, i criteri per la sua determinazione millesimale, incidendo tali elementi sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto […] e non risultando quindi sufficiente l'indicazione del solo periodo di godimento dell'immobile riservato al promissario acquirente (Cass. civ., Sez. II, 16/03/2010, n. 6352, Tribunale Milano, sentenza, 17 luglio 2017). La mancanza di tale indicazione, infatti, renderà nullo il contratto preliminare per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto. È stato, altresì, ritenuto nullo, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, il contratto di multiproprietà privo dell'identificazione dell'immobile e caratterizzato dall'indicazione generica del periodo dell'anno in cui l'acquirente potrà esercitare il diritto di godimento (Tribunale Bologna, sentenza, 19 gennaio 2009, , Tribunale Milano, sentenza, 17 luglio 2017).
Ulteriori informazioni contenute nel contratto di multiproprietà: Il contratto di multiproprietà contiene, oltre alle informazioni precontrattuali suddette, anche l'indicazione dell'identità, del luogo di residenza e la firma di ciascuna delle parti; l'indicazione della data e del luogo di conclusione del contratto; clausole relative al diritto di recesso, alla durata del periodo di recesso, al divieto di versare acconti durante il periodo di recesso. Tali clausole devono essere discusse e sottoscritte separatamente dall'acquirente.
Diritto di recesso: L'acquirente può esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni:
Il diritto di recesso potrà essere esercitato senza necessità di specificarne il motivo.
Focus: Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti che prevedono la rinuncia dei diritti riconosciuti all'acquirente in materia di multiproprietà o che prevedono limitazioni di responsabilità a carico del venditore.
Casi internazionali: Per le controversie che possono sorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del contratto di multiproprietà, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se i beni sono ubicati nel territorio dello Stato.
Se le parti hanno scelto di applicare una legge diversa da quella italiana, all'acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela della legge italiana. Tali condizioni di tutela sono garantite anche quando la legge applicabile è quella di un paese extracomunitario, purché:
In questi ultimi due casi, il contratto di multiproprietà deve rientrare nell'ambito delle predette attività del venditore.
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.