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I crediti di natura commerciale devono essere esposti in bilancio al valore di presumibile realizzazione, ai sensi dell'articolo 2426, n. 8 del codice civile.
Il valore nominale dei crediti deve essere rettificato nel caso diperdite previste per inesigibilità.
Il principio contabile OIC n. 15 stabilisce che il valore nominale dei crediti, è rettificato tramite un fondo di svalutazione che tenga conto della possibilità che il debitore non adempia completamente ai propri obblighi contrattuali; tale fondo andrà a rettificare il valore dei Crediti Vs. clienti.
I crediti verso clienti possono essere suddivisi in tre gruppi:
1) crediti verso clienti nei confronti di imprese per le quali sono già emerse situazioni di inesigibilità ,come ad esempio fallimento, concordato preventivo, indipendentemente dal fatto che i crediti siano o meno scaduti;
2) crediti verso clienti scaduti e non incassati;
3) crediti verso clienti non scaduti.
La disciplina fiscale legata alla svalutazione dei crediti è contenuta nell'articolo 106 del Tuir. In particolare, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio sono deducibili ai fini Ires sulla base di un criterio forfettario.
La deducibilità massima pari allo 0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti iscritti in bilancio, fino a quando l'ammontare complessivo di svalutazioni e accantonamenti non ha raggiunto il 5% del valore nominale dei crediti iscritti in bilancio.
Nel momento in cui gli accantonamenti effettuati al fondo svalutazione crediti superano il limite del 5% dei crediti iscritti in bilancio, l'eccedenza è fiscalmente indeducibile e origina una variazione in aumento nel modello Unico.
Le perdite su crediti non si basano su valutazioni, ma bensì su elementi certi e precisi.
L'art 1, comma 160 , lettera b) della legge 147/2013 c.d. Legge di Stabilità 2014, ha modificato l'art.101 co.5 del Tuir relativo alla deducibilità delle perdite derivanti dalla cancellazione dei crediti dal bilancio.
In generale la perdita è deducibile in modo "automatico" quando:
1) i crediti sono vantati verso debitori sottoposti ad una procedura concorsuale o assimilata,
2) i crediti sono di modesta entità e sono scaduti da più di 6 mesi,
3) i crediti sono prescritti.
Nel caso di procedura concorsuale o assimilata, il documento che "autorizza" la cancellazione del credito è:
-la sentenza dichiarativa del fallimento;
-il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
-il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
-il decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione;
-il decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
Con specifico riferimento agli elementi certi e precisi richiesti dalla norma, è doveroso ricordare che questi ultimi sussistono in ogni caso:
quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso ; si tenga inoltre presente che il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.
Per la verifica dell'esistenza di elementi certi e precisi, come elementi probatori possiamo avere:
un decreto accertante lo stato di fuga, di latitanza o di irreperibilità del debitore;
la persistente assenza del debitore;
i documenti attestanti l'esito negativo di azioni esecutive attivate dal creditore comead esempio, il verbale di pignoramento negativo.
Il terzo caso riguardante la deducibilità delle perdite su crediti, riguarda il caso in cui il diritto alla riscossione del credito è prescritto, a prescindere dall'ammontare del credito prescritto e, quindi, non solo per i crediti di modesta entità.
La tabella sottostante mette in evidenza le principali differenze tra il Fondo Svalutazione crediti e le Perdite su Crediti.
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MI chiamo Salvatore Cilia, ma per tutti sono Davide, sono sposato con Laura con la quale abbiamo una figlia, Anna di 10 anni.
Mi sono laureato in Economia e Commercio presso l'Universita' di Catania nel 2000.
Mi sono Abilitato all'esercizio della professione di dottore commercialista nel 2005 e sono iscritto all'Ordine di Ragusa al n. 335/A;
Sono Revisore contabile iscritto al n. 139070 nel registro tenuto presso il M.E.F. .
Sono Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Ragusa.
Dal 2005 svolgo l’attività di dottore commercialista, con specializzazione, nel contenzioso tributario nelle problematiche fiscali e societarie di piccole, medie e grandi imprese; nonché nelle attività di revisione contabile e di controllo legale dei conti.
Sono docente di ruolo in “Discipline Giuridiche" presso l'I.T.C.A. "F. Besta" di RAGUSA
Presidente nazionale del Collegio dei revisori dei conti di ENERGIAINRETE S.P.A.
Revisore unico presso S.E.A. S.R.L.
Revisore unico presso F.LLI DIPASQUALE S.R.L.
Revisore unico presso A.V.I.S. dI COMISO (RG)