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Contratti del consumatore: quando trova applicazione la relativa disciplina?

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Inquadramento normativo: D.Lgs. n. 206/2005

Contratti del consumatore: I contratti del consumatore sono quei contratti stipulati tra un soggetto che assume la qualifica di professionista e un altro che assume la qualifica di consumatore.

Il consumatore: È consumatore il soggetto-persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto (avente ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi [..]) per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività (Cass. civ., n. 6802/2010).

Il professionista: È professionista il soggetto che stipula un contratto nell'ambito dell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione o al fine di soddisfare interessi anche solo connessi od accessori rispetto allo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale (Cass., n. 22810/2018).

Casistica: È stato escluso, per esempio, che possa essere considerato consumatore:

  • l'avvocato che acquisti riviste giuridiche in abbonamento o programmi informatici per la gestione di uno studio legale (Cass, n. 17466 /2014, richiamata da Cass., n. 22810/2018);
  • la persona fisica che, pur concludendo un contratto di apertura di credito in nome proprio, ottenga il finanziamento non per sé, ma in favore della società di cui è amministratore (Cass. n. 21763/2013, richiamata da Cass., n. 22810/2018);
  • l'imprenditore od il professionista che stipuli un contratto di assicurazione per la copertura dei rischi derivati dall'attività dell'azienda (Cass, n. 4208/2007, n. 23892/2006, richiamate da Cass., n. 22810/2018);
  •  il fideiussore che presti garanzia in favore di un imprenditore, per un debito d'impresa (Cass n. 13643/2006, richiamata da Cass., n. 22810/2018; in punto si cfr. anche Cass., n. 25212/2011 richiamata da Tribunale Ascoli Piceno, sentenza 18 maggio 2018);
  • l'avvocato che stipuli un contratto di utenza telefonica con riferimento ad un apparecchio del quale fa uso anche per l'esercizio della sua attività professionale (Cass., n. 11933/2006, richiamata da Cass., n. 22810/2018).

Al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, è stata ritenuta applicabile, invece, la disciplina di tutela del consumatore. In tali casi, infatti, l'amministratore agisce come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali vanno ritenuti consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale (Cass., n. 10679/2015, Cass. civ., n. 12164/2017).

Vendita di animali da compagnia e disciplina di tutela del consumatore: Gli animali, nel nostro ordinamento, non sono considerati soggetti di diritti in quanto privi della capacità giuridica (ossia privi della capacità di essere soggetti di diritti e di obblighi). Ne consegue che essi sono solo beneficiari della tutela agli stessi apprestata dal diritto pubblico. Ciò detto, si fa rilevare che il diritto civile considera gli animali come mere "cose mobili", ossia come beni giuridici che possono costituire "oggetto" di diritti reali o di rapporti negoziali. In virtù di tanto, essi possono costituire oggetto di compravendita. In questi casi, ove l'acquisto di animali da compagnia sia avvenuto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata dal compratore, troverà applicazione la disciplina di tutela del consumatore (Cass., n. 22728/2018). 

Clausole vessatorie: Le clausole vessatorie sono quelle clausole che hanno la capacità di alterare significativamente il sinallagma contrattuale a favore della parte che le predispone (Cass., n. 15408/2016).

Casistica: Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché di consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto (Cass. civ., n. 10910/2017). Sono vessatorie le clausole che escludono o limitano le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di non esatto adempimento e quelle che "implicano deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria" (Corte d'Appello Venezia, sentenza 2 maggio 2018).

Efficacia delle clausole vessatorie: La disciplina del consumatore trova applicazione per quei contratti che sono conclusi mediante moduli o formulari unilateralmente predisposti da uno dei contraenti, ossia dal professionista (v. Cass., 27/2/2009, n. 4914; Cass., 26/9/2008, n. 24262). In questi casi, il consumatore non può esplicare liberamente la sua autonomia contrattuale, ma deve subire il contenuto contrattuale predisposto unilateralmente dal professionista; una situazione, questa, che potrebbe essere una possibile fonte di abuso (Cass. civ., n. 6802/2010). Per tali motivi, quelle clausole che possono comportare un squilibrio contrattuale a sfavore del consumatore (quali appunto le clausole vessatorie), perché siano efficaci, devono essere approvate in modo specifico ed espresso, mediante la doppia sottoscrizione e ciò al fine di richiamare l' attenzione di chi "subisce" il contratto (Tribunale Treviso, sentenza 20 ottobre 2016). 

 

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