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L'abbandono ingiustificato dell'alloggio popolare comporta la decadenza per l'assegnatario?

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 Con sentenza n.4832/2022 del 14/06/2022 il Consiglio di Stato ha affrontato la questione relativa alla legittimità del provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio popolare fondato sull'abbandono ingiustificato dell'alloggio da parte dell'assegnatario, per essersi quest'ultimo allontanato dall'alloggio e aver dato ospitalità a terzi senza l'autorizzazione dell'ente gestore (fonte https://www.giustizia-amministrativa.it/).

Analizziamo la vicenda sottoposta all'attenzione del Consiglio di Stato.

I fatti di causa

Il Comune ha emanato il provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio popolare a causa dell'abbandono ingiustificato dell'alloggio da parte dell'assegnatario.

Quest'ultimo ha impugnato il suddetto provvedimento contestando l'abbandono dell'alloggio in quanto egli avrebbe soltanto fornito ospitalità temporanea, concedendo l'alloggio a terzi per un periodo inferiore a tre mesi; e questo, a suo parere, non sarebbe sintomatico dell'intenzione di abbandonare l'immobile.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso ritenendo legittimo il provvedimento di decadenza che, sulla base delle risultanze istruttorie, è risultato ragionevolmente fondato sull'abbandono ingiustificato dell'alloggio da parte dell'assegnatario.

Conseguentemente l'appellante ha impugnato la sentenza del Tar dinanzi al Consiglio di Stato deducendo l'ingiustizia della sentenza per difetto di istruttoria da parte della PA, la quale nell'emanare il provvedimento di decadenza non avrebbe tenuto in considerazione la segnalazione di ospitalità da lui fatta all'ente gestore, segnalazione con cui avrebbe giustificato l'allontanamento temporaneo dall'alloggio..

Costituitisi in giudizio il Comune e l'ente gestore, hanno chiesto nel merito il rigetto del gravame.

La causa è stata trattenuta per la decisione.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Collegio ha innanzitutto messo in evidenza che la funzione dell'edilizia residenziale pubblica, è quella di fornire "alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti" e che "il diritto all'abitazione di tali categorie costituisce (...) un connotato della forma costituzionale di Stato sociale, ma resta assoggettato ad una serie di condizioni fissate dalla legge» tra cui è compreso il requisito essenziale della stabile abitazione dell'alloggio da parte dell'assegnatario (cfr. Cons. St., sez. V, 6. dicembre 2007, n. 6243, Cons. St., sez. II, 12, n. 8276/2019).

Requisito indispensabile per l'assegnazione dell'alloggio, quindi, è che l'assegnatario vi risieda stabilmente. Sul punto i giudici amministrativi, richiamando il proprio orientamento, hanno ricordato che «incorre nella decadenza dall'assegnazione di alloggio ERP l'assegnatario il quale non abbia fissato effettivamente e stabilmente la propria abitazione nell'alloggio come sede esclusiva e principale della propria vita domestica non essendo sufficiente che egli tenga l'alloggio a disposizione rientrandovi solo saltuariamente e non avendo rilevanza le ragioni per cui non abiti stabilmente l'alloggio» (Cons. Stato, sez. V, n.1414/2016).

Inoltre «è irrilevante […] la circostanza che l'abbandono possa essere stato determinato da ragioni di vita e di lavoro, poiché la revoca non è una sanzione, ma lo strumento per evitare che abitazioni destinate a categorie sociali meno protette non rimangano nella disponibilità di chi non ne abbia effettivo bisogno» (Consiglio di Stato, sez. V, n.1547/2015).

Nel caso di specie i giudici amministrativi hanno rilevato che dagli accertamenti e sopralluoghi eseguiti dalla P.A. in un arco temporale piuttosto esteso, compreso tra luglio 1999 e luglio 2000, è risultato che l'appellante in qualità di assegnatario dell'immobile, non abitasse stabilmente nell'alloggio, dal quale si era allontanato senza la preventiva autorizzazione dell'ente gestore; infatti in quel periodo fu accertata sia l'assenza dell'assegnatario dall'alloggio, sia la presenza nell'immobile di due cittadini stranieri non identificati che non era stata comunicata all'ente gestore dall'assegnatario stesso.

Pertanto considerato l'allontanamento dell'assegnatario dall'alloggio senza essere stato autorizzato dall'ente gestore, è stato ritenuto applicabile il disposto di cui all'art.18 comma 1 Regolamento Regionale della Lombardia n.1/2004, a norma del quale incorre in decadenza colui che «nel corso dell'anno lasci inutilizzato l'alloggio assentandosi per un periodo superiore a sei mesi continuativi, a meno che non sia espressamente autorizzato dall'ente gestore per gravi motivi familiari, o di salute o di lavoro».

Il Collegio, quindi, ha ritenuto che la P.A. abbia agito sulla scorta di un'adeguata attività istruttoria e che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia abbia correttamente dato atto della ricorrenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di decadenza, che tra l'altro risulta obbligatorio considerato il disposto di cui all'art.18 comma 1 Regolamento Regionale n.1/2004.

Per questi motivi il Consiglio di Stato Sezione Quinta, ha rigettato l'appello.

 

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