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Compensi gratuito patrocinio, Cassazione: la relativa liquidazione non è soggetta a decadenza

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Con l'ordinanza n. 19733 dello scorso 22 settembre, la VI sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su una richiesta di liquidazione dei compensi maturati per un'attività legale svolta a favore di un soggetto ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, ha negato che la relativa liquidazione possa essere soggetta a un termine decadenziale, specificando che "nel patrocinio a spese dello Stato non è prevista alcuna decadenza per l'avvocato che depositi l'istanza di liquidazione dei compensi in un momento successivo alla pronuncia".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla domanda presentata da un legale, volta ad ottenere il compenso per l'attività svolta quale difensore di un fallimento ammesso al gratuito patrocinio.

In particolare, il legale presentava la richiesta di liquidazione successivamente alla pronuncia che definiva la controversia.

La Corte d'appello di Catania, con provvedimento, respingeva la richiesta di liquidazione presentata.

La decisione veniva confermata dal consigliere delegato della medesima Corte, che rigettava l'opposizione avanzata dal legale per vedersi riconosciuto il compenso dovuto. 

 A sostegno della propria decisione, il collegio giudicante evidenziava come, a norma dell'art. 83, comma 3 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, l'emissione del decreto di pagamento doveva avvenire contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiudeva la fase cui si riferiva la richiesta; nel caso di specie, invece, la richiesta di liquidazione era avvenuta successivamente, quando il giudice aveva perso la potestas iudicandi.

Il legale proponeva, quindi, ricorso in Cassazione, deducendo la violazione dell'art. 83, comma 3 bis del D.P.R. n. 115 del 2002 e degli artt. 12 e 14 delle preleggi in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

A tal fine il ricorrente evidenziava come – a differenza di quanto previsto per il compenso dell'ausiliario, la cui richiesta di liquidazione va presentata, a pena di decadenza, entro cento giorni dal compimento delle operazioni – il termine per la presentazione dell'istanza di liquidazione del compenso della parte ammessa al gratuito patrocinio non sarebbe stabilito a pena di decadenza: l'art. 83, comma 3 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, nel prevedere che l'emissione del decreto di pagamento possa avvenire contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta, avrebbe quale unico scopo la sollecita liquidazione del compenso nell'interesse del difensore, senza imporre un termine di decadenza.

 La Cassazione condivide le doglianze sollevate del ricorrente.

La Corte ribadisce che nel patrocinio a spese dello Stato non è prevista alcuna decadenza per l'avvocato che depositi l'istanza di liquidazione dei compensi in un momento successivo alla pronuncia.

Sul punto gli Ermellini specificano che l' art. 83, comma 3-bis del D.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale il decreto di pagamento deve essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento, ha l'unico scopo di raccomandare la sollecita definizione delle procedure di liquidazione del compenso del difensore, senza tuttavia imporre alcuna decadenza a carico del professionista: a legittimare tale interpretazione vi è la lettura coordinata della normativa, considerata l'espressa previsione di un termine di decadenza per l'ausiliario del giudice in caso di mancata presentazione dell'istanza di liquidazione nei cento giorni dal compimento delle operazioni.

In conclusione, la Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione.

 

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