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Riferimenti normativi: Art.1136, comma 6, c.c.
Focus: La delibera assembleare in cui non è stata attestata la verifica della regolare convocazione di tutti gli aventi diritto all'adunanza condominiale può essere impugnata solo dal condòmino interessato non convocato o anche dagli altri condòmini? Sulla questione si è pronunciata la Corte d'Appello di Napoli con la sentenza n.3562 del 25 luglio 2023.
Il caso: Una delibera assembleare era stata impugnata da una condòmina affinché venisse annullata per vizi inerenti la regolare costituzione dell'assemblea. In particolare, la ricorrente lamentava sia la mancata attestazione nel verbale, da parte del presidente dell'assemblea, della regolare costituzione della stessa, sia l'omessa convocazione degli eredi di un condòmino. Il Tribunale si era pronunciato ritenendo inammissibile la domanda della ricorrente per mancanza di legittimazione ad agire della stessa. La condòmina, pertanto, ha impugnato la sentenza eccependo che il giudice aveva omesso di pronunciarsi su un punto della domanda in cui era stata eccepita l'invalidità della delibera per la mancata attestazione, nel verbale, della regolare costituzione dell'assemblea.
Tale doglianza, in particolare, sosteneva l'appellante, non poteva essere considerata come assorbita dalla questione sollevata, in merito all'invalidità della delibera, per omesso avviso di convocazione degli eredi del condòmino. Questione questa su cui, invece, il giudice si era pronunciato disconoscendo la legittimazione ad agire della condòmina. A tal proposito, l'appellante ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 1136, comma 6, c.c, l'assemblea non può deliberare "se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati". Rimane in capo a ciascun condòmino l'interesse a che il Presidente dia atto, a verbale, della regolare convocazione di tutti i condòmini, quale requisito di valida costituzione dell'adunanza assembleare. Il Condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, costituitosi in giudizio, resisteva all'impugnazione chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. La Corte d'Appello ha ritenuto infondato il detto motivo di ricorso ed ha ribadito che ciascun condòmino non può sollevare vizi relativi alla mancata convocazione degli altri aventi diritto per mancanza del relativo interesse ad agire. La stessa ha richiamato giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. 4806/2005) secondo la quale "l'omessa convocazione di un condòmino costituisce motivo di annullamento, e non di nullità, delle deliberazioni assunte dall'assemblea e, in applicazione dell'art.1441 c.c., l'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge", quindi il condòmino convocato all'assemblea non è legittimato ad impugnare la delibera per l'omessa convocazione di altri condòmini.
Non è condivisibile per la Corte d'Appello l'interpretazione letterale addotta dall'appellante, a sostegno della propria tesi, dell'art. 1136, comma 6, c.c., secondo cui "l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condòmini sono stati invitati alla riunione, mediante tempestivo invio della comunicazione di cui all'art. 66, comma 3, disp. att. c.c.". Infatti, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la citata sentenza, la norma può essere intesa nel senso che, in difetto di convocazione di un condòmino, la delibera non è "definitivamente" valida, essendo suscettibile di impugnazione nel prescritto termine di trenta giorni su istanza del solo soggetto interessato. La locuzione "se non consta", secondo la Corte era stata intesa dall'appellante nel senso della necessità per il presidente dell'assemblea di dare espressamente atto nel verbale, al momento della costituzione dell'assemblea, del controllo sull'avvenuta convocazione di tutti i condòmini. Questa interpretazione si scontrerebbe, però, con il principio per cui ciascun condòmino non è legittimato ad agire per la mancata convocazione degli altri aventi diritto a partecipare all'assemblea. Inoltre, secondo i giudici di secondo grado, il vizio di omesso controllo sulla regolare convocazione di tutti i condòmini in sede di costituzione assembleare nella specie tale vizio non sussisteva. A tal riguardo è stata richiamata la sentenza n. 40827/2021 della Corte di Cassazione secondo la quale "anche se la verbalizzazione costituisce un requisito di forma posto a presidio della garanzia di verifica della regolarità del procedimento collegiale, in cui si articola la costituzione e la deliberazione dell'organo assembleare, le sue omissioni o incompletezze non incidono sulla validità della delibera, ove a esse possa rimediarsi mediante il controllo di quanto effettivamente avvenuto nel corso del procedimento di convocazione assembleare". Tale condizione ricorreva nella fattispecie in esame in cui il condominio appellato ha tempestivamente depositato le ricevute di consegna a tutti i condòmini dell'avviso di convocazione relativo alla deliberazione assembleare impugnata. Pertanto, l'appello è stato rigettato confermando la sentenza impugnata.
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Il mio nome è Carmela Patrizia Spadaro. Esercito la professione di Avvocato nel Foro di Catania. Sin dal 1990 mi sono occupata di diritto tributario formandomi presso la Scuola Tributaria "Ezio Vanoni" - sez.staccata di Torino.. Sono anche mediatore iscritta all'Albo della Camera di mediazione e conciliazione del Tribunale di Catania dal 2013. Da alcuni anni mi occupo di volontariato per la tutela dei diritti del malato. Nel tempo libero coltivo I miei hobbies di fotografia e pittura ad olio.