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Carta docenti e "precari".

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 Con il decreto legge 69 del 2023 già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Governo ha esteso anche ai supplenti annuali la card per la formazione accogliendo quanto stabilito già da molti tribunali che riconoscevano tale diritto.

Di conseguenza molti giudici avevano anche riconosciuto gli arretrati a diversi ricorrenti.

Si era così seguito l'orientamento tracciato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 secondo cui la scelta del Ministero di escludere il personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della carta del docente è in contrasto con i principi di non discriminazione e di buon andamento della Pubblica Amministrazione e quindi con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.

Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, con la sentenza del 26.05.2023 n. 1892, ha pertanto, conformemente a quanto detto sopra, ritenuto spetti anche ai precari il beneficio economico della carta docenti, ma sulla base di un ragionamento diverso. Vediamo perché.

 Ad esempio, il tribunale di Ivrea, con la sentenza n. 39/2023 ha escluso l'esistenza di una ragione oggettiva che possa giustificare la differenza di trattamento tra i docenti di ruolo e i docenti precari, perché la mera natura temporanea del rapporto di lavoro non può costituire di per sé una ragione oggettiva.

Di conseguenza il Tribunale ha disapplicato l'art. 1 L. n. 107/2015 nella parte in cui non riconosce il diritto al beneficio della "carta elettronica del docente" anche al personale assunto a tempo determinato accogliendo il ricorso di una docente.

Da sottolineare che anche il Tribunale di Ivrea, come tutta la giurisprudenza di merito finora formatasi, ha stabilito che il risarcimento deve essere in forma specifica, ossia mediante attivazione della carta elettronica, su cui accreditare le somme spettanti, da utilizzare per gli scopi e nei limiti imposti dalla normativa vigente.

Invece, il Tribunale di Foggia si è discostato dal ragionamento fino a quel momento seguito dalla maggioranza ed ha chiaramente detto che sebbene i precari abbiano diritto al riconoscimento del bonus per la formazione e l'aggiornamento, non possono chiedere al ministero il pagamento di una somma equivalente al valore della carta relativa ad anni scolastici precedenti a quello in corso. 

 La motivazione a sostegno di questa decisione, fa riferimento proprio alla norma della Legge 107/2015 secondo cui la carta docente data ai docenti di ruolo non prevede il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una "carta" con un valore nominale, utilizzabile sulla base della finalità formativa.

Per il Tribunale di Foggia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. del 28.11.2016 il beneficio per cui è causa è strettamente connesso al singolo anno scolastico ed esso può essere fruito entro l'anno successivo; sicché deve ritenersi che anche un docente a tempo indeterminato non abbia diritto al beneficio oltre il termine dell'anno scolastico successivo a quello di maturazione del diritto stesso.

Nel caso in questione opererebbe cioè una sorta di "prescrizione biennale" del beneficio retributivo.

Rispetto quindi all'eccezione sollevata di prescrizione del diritto azionato è stato affermato che la stessa non ha fondamento perché l'oggetto di causa, non ha natura retributiva e nemmeno il pagamento di una somma di denaro.

Al contrario, la sentenza n. 32104/2022 della Corte di Cassazione afferma che è indubbio che la carta docente costituisce un beneficio economico.

Di conseguenza trattandosi di credito di natura retributiva, opera la prescrizione quinquennale. 

 

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