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Cassa forense, polizza infortuni: la convenzione con Emapi

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È stata sottoscritta da Cassa forense la convenzione con Emapi, Ente di Mutua Assistenza, il cui partner assicurativo è Reale Mutua Assicurazioni.

Vediamo di cosa si tratta.

Convenzione con Emapi

Si tratta di una convenzione di cui possono usufruire gli iscritti della Cassa forense per la sottoscrizione di una polizza infortuni. In buona sostanza in favore degli iscritti :

  • sono previste delle condizioni agevolate;
  • la polizza prevede diversi livelli di copertura e opera senza limiti di età; tuttavia per i soggetti che, superati gli 80 anni di età, intendono aderire per la prima volta al programma assicurativo, l'adesione potrà avvenire solo dietro presentazione di certificato medico attestante buona salute;
  • in caso di invalidità permanente da infortunio, è prevista una franchigia fissa del 3%;
  • in caso di invalidità permanente di grado superiore al 20%, la franchigia viene annullata:
  • è prevista una supervalutazione dell'invalidità: dal 60% l'invalidità permanente viene considerata sempre come fosse al 100%;
  • è prevista una copertura h24: la garanzia opera sia per gli infortuni professionali che extra-professionali;
  • sono contemplate garanzie aggiuntive: diarie per inabilità temporanea da infortunio e malattia;
  • la copertura opera in aggiunta e in cumulo ad eventuali ulteriori coperture già in essere;
  • il contributo annuale minimo per il singolo professionista è di € 109,00;
  • il contributo annuale minimo per il professionista e il nucleo familiare: € 172,00.

Gli iscritti possono aderire per l'intera annualità 1/3/2022 – 28/2/2023 entro il 31/3/2022. È possibile, comunque, aderire in corso d'anno con premio proporzionato ai mesi di copertura. 

La copertura

Secondo il set informativo, la polizza prevede la copertura degli infortuni che l'assicurato subisce nell'espletamento delle mansioni relative alla occupazione professionale dichiarata in polizza o nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. L'assicurato potrebbe aver stipulato altre assicurazioni per il medesimo rischio. In tale caso, la polizza in esame opera in aggiunta e in cumulo a eventuali ulteriori polizze sottoscritte dall'assicurato per il medesimo rischio ovvero di cui questi benefici a qualsiasi titolo.

L'assicurato deve comunicare immediatamente qualsiasi variazione che modifichi il rischio. Se detta variazione:

  • implicherà una riduzione del rischio, la compagnia ridurrà in proporzione il premio a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'assicurato;
  • comporterà una aggravamento del rischio, la compagnia avrà facoltà di recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, salvo accordo tra le parti per la prosecuzione del contratto stesso con apposito atto di variazione.

Sono disponibili quattro opzioni di copertura, che differiscono per gli importi di massimali assicurati, attivabili unicamente per il singolo professionista. Altre quattro opzioni di copertura sono disponibili per le polizze stipulate sia nell'interesse del nucleo familiare che del professionista. Per nucleo familiare si intende: il coniuge o convivente more uxorio, nonché i figli risultanti dallo stato di famiglia al momento del sinistro. La diaria da convalescenza domiciliare e la diaria da immobilizzazione non sono tra loro cumulabili e sono prestate solo per il professionista.

Maggiori informazioni sono reperibili su:

  • https://convenzioni.cassaforense.it/servizi-bancari-e-assicurativi/assicurazioni/rc-professionale-e-infortuni/emapireale-mutua-assicurazioni-polizza-infortuni/;
  • https://www.emapi.it/coperture/infortuni-professionali-ed-extraprofessionali/.


 

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