Se questo sito ti piace, puoi dircelo così
Contributi soggettivi minimi obbligatori e giovani iscritti
Chi si approccia alla professione d'avvocato deve affrontare molte spese, tra le quali si ricordano i contributi da corrispondere alla Cassa forense.
Ma quanto incide l'ente previdenziale sui giovani avvocati?
Vediamo se sono previste delle agevolazioni per tali professionisti.
Nella trattazione di tale argomento partiamo con l'affermare che «porre in capo agli iscritti alla Cassa un obbligo contributivo minimo, indipendentemente dal reddito professionale conseguito nell'anno di riferimento, rappresenta soltanto una delle possibili modalità di finanziamento della provvista necessaria ad assicurare agli iscritti alla Cassa una prestazione previdenziale. In buona sostanza, si tratta di un sistema che trova applicazione anche in altri campi del lavoro autonomo, in cui pure sono previsti minimali contributivi [...] palesemente finalizzati a garantire la sostenibilità economica del sistema oltre che una tutela previdenziale minima generalizzata» (Tribunale Pesaro Sez. lavoro, sentenza 22 luglio 2019).
Ciò premesso, il regolamento della Cassa forense, per agevolare i neoiscritti, ha disposto che il contributo soggettivo minimo:
È comunque dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% dell'effettivo volume di affari IVA dichiarato» [1].
Contributi soggettivi minimi e redditi professionali bassi
Ma cosa accade se gli avvocati percepiscono un reddito professionale interiore a euro 10.300,00?
In tali casi, per un arco temporale limitato ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi:
L'integrazione:
Ove non si opti per l'integrazione, l'avvocato:
Il Comitato dei Delegati potrà adeguare ogni quattro anni la soglia reddituale e il periodo temporale entro cui limitare la possibilità di beneficiare della riduzione del contributo soggettivo minimo.
«La Cassa non potrà dichiarare inefficaci periodi di iscrizione successivi al 2012 per mancanza del requisito della continuità professionale, né procedere a revisioni a norma dell'art. 3 della Legge n. 319/75 e successive modifiche» [3].
Note
[1] Artt. 7, comma 2 e 3, Regolamento ex art. 21 Legge n. 247/2012;
[2] Art. 9 Regolamento ex art. 21 Legge n. 247/2012;
[3] Art. 3, Legge n. 319/1975:
«La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati, può provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata.
Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci».
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.
Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.