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Cassa forense: come incide sui giovani iscritti e sugli avvocati con redditi bassi?

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Contributi soggettivi minimi obbligatori e giovani iscritti

Chi si approccia alla professione d'avvocato deve affrontare molte spese, tra le quali si ricordano i contributi da corrispondere alla Cassa forense.

Ma quanto incide l'ente previdenziale sui giovani avvocati?

Vediamo se sono previste delle agevolazioni per tali professionisti.

Nella trattazione di tale argomento partiamo con l'affermare che «porre in capo agli iscritti alla Cassa un obbligo contributivo minimo, indipendentemente dal reddito professionale conseguito nell'anno di riferimento, rappresenta soltanto una delle possibili modalità di finanziamento della provvista necessaria ad assicurare agli iscritti alla Cassa una prestazione previdenziale. In buona sostanza, si tratta di un sistema che trova applicazione anche in altri campi del lavoro autonomo, in cui pure sono previsti minimali contributivi [...] palesemente finalizzati a garantire la sostenibilità economica del sistema oltre che una tutela previdenziale minima generalizzata» (Tribunale Pesaro Sez. lavoro, sentenza 22 luglio 2019). 

Ciò premesso, il regolamento della Cassa forense, per agevolare i neoiscritti, ha disposto che il contributo soggettivo minimo:

  • «è ridotto alla metà per i primi sei anni di iscrizione, qualora l'iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età;
  • non è dovuto per il periodo di praticantato nonché per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione all'Albo. Per i successivi quattro anni tale contributo è ridotto alla metà qualora l'iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età.

È comunque dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% dell'effettivo volume di affari IVA dichiarato» [1].

Contributi soggettivi minimi e redditi professionali bassi

Ma cosa accade se gli avvocati percepiscono un reddito professionale interiore a euro 10.300,00?

In tali casi, per un arco temporale limitato ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi:

  • il contributo soggettivo minimo obbligatorio è ridotto alla metà:
  • è possibile integrare il versamento su base volontaria fino all'importo stabilito dalle norme.

L'integrazione: 

  • consentirà di considerare le annualità di contribuzione per intero, sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione sia ai fini del calcolo della stessa;
  • comporterà l'applicazione di interessi in misura del 2,75% annuo, a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di competenza.

Ove non si opti per l'integrazione, l'avvocato:

  • si vedrà riconosciuto un periodo di contribuzione di sei mesi in luogo dell'intera annualità sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione sia ai fini del calcolo della stessa, fermo restando la media reddituale di riferimento calcolata sulla intera vita professionale;
  • gli verrà garantita la copertura assistenziale per l'intero anno solare, anche in caso di versamento ridotto.

Il Comitato dei Delegati potrà adeguare ogni quattro anni la soglia reddituale e il periodo temporale entro cui limitare la possibilità di beneficiare della riduzione del contributo soggettivo minimo.

«La Cassa non potrà dichiarare inefficaci periodi di iscrizione successivi al 2012 per mancanza del requisito della continuità professionale, né procedere a revisioni a norma dell'art. 3 della Legge n. 319/75 e successive modifiche» [3].


Note

[1] Artt. 7, comma 2 e 3, Regolamento ex art. 21 Legge n. 247/2012;

[2] Art. 9 Regolamento ex art. 21 Legge n. 247/2012;

[3] Art. 3, Legge n. 319/1975:

«La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati, può provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata.

Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci». 

 

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