Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Cartella clinica incompleta: la struttura sanitaria è negligente e risponde dei danni

Imagoeconomica_1551657

 Con la sentenza n. 1311, il Tribunale di Viterbo, pronunciandosi sulla domanda avanzata dai genitori di un bambino nato con gravi malformazioni, ha ritenuto che "in tema di responsabilità medica, pur in presenza di cause preesistenti e non derivanti dall'operato dai sanitari, la carenza documentale riscontrata nella cartella clinica – attribuibile alla struttura sanitaria convenuta – fa sì che l'operato dei sanitari non possa essere considerato esente da negligenza od omissione proprio per le conseguenze dannose sul nascituro".

I genitori del piccolo, adito il Tribunale, chiedevano l'accertamento della responsabilità della struttura ospedaliera per le patologie derivate al loro familiare in occasione della nascita e quindi ottenerne la condanna al risarcimento per tutti i danni, patrimoniali e non, patiti sia in proprio che quali genitori esercenti la patria potestà sul minore.

In particolare, gli stessi deducevano che il bambino, al momento della nascita – avvenuta alla 29ma settimana di gestazione tramite un taglio cesareo urgente – presentava una grave asfissia e veniva subito intubato; il giorno successivo veniva estubato ma, per una crisi di apnea e bradicardia, dopo poco veniva nuovamente intubato; il neonato veniva definitivamente estubato a due giorni dal parto. I successivi accertamenti strumentali evidenziavano una sofferenza cerebrale, tale da diagnosticare "tetraparesi, deficit cognitivo, deficit visivo centrale, sub lussazione anca destra".

 I genitori sostenevano che la prestazione dei medici della Asl era risultata gravemente viziata da imperizia, negligenza ed imprudenza e che, inoltre, la documentazione medica e la cartella clinica non erano complete, non essendo stati rilevati tutti i parametri necessari per vagliare il benessere materno–fetale: in particolare, si dolevano per l'assenza della completa documentazione cardiotocografia, della documentazione relativa al "consenso informato" della madre e del monitoraggio dello stato ossigenativo del feto; sostenevano infine che non era stata eseguita l'emogasanalisi dopo la nascita.

In virtù di tanto, i genitori presentavano ricorso ex art. 696 bis c.p.c., nel corso del quale l'incaricato ctu riscontrava il nesso causale tra le lesioni e l'operato dei sanitari dell'ospedale, evidenziando come il comportamento degli stessi – sebbene il caso non presentasse "speciali difficoltà" – si era dimostrato assolutamente inadeguato per le evidenze dei dati clinici e strumentali.

Si costituiva la Asl di Viterbo esponendo che la condotta dei medici non era causalmente collegabile alla patologia del neonato, la quale invece era derivata da concause preesistenti, quali la prematurità elevata, il basso peso fetale e l'infezione del liquido amniotico: si evidenziava, quindi, come fosse onere di parte attrice l'individuazione del nesso causale tra la patologia del bambino e il comportamento dei camici bianchi.

In relazione a tale aspetto, si sosteneva che, anche successivamente al parto, i sanitari avevano adottato correttamente tutte le misure necessarie e che, pertanto, nessun addebito di colpa potesse essere mosso loro: pertanto, stante la presenza di concause indipendenti dall'attività medica, anche se i sanitari avessero agito correttamente, il bambino non sarebbe comunque nato sano.

Con la sentenza in commento il Tribunale ha accolto la domanda dei genitori, ritenendo che le loro richieste risarcitorie meritassero accoglimento.

In particolare, a seguito dell'istruttoria e delle conclusioni rese dal perito nominato dal giudice, emergeva che le patologie di cui il bambino era affetto fossero derivate anche da cause preesistenti, non riconducibili né all'operato dai sanitari né alle operazioni di reintubazione compiute da questi ultimi.

Ciononostante il giudice rilevava come non fosse possibile pervenire ad una corretta valutazione dell'operato dei sanitari, a causa della mancanza della documentazione necessaria per esaminare il comportamento dei medici in occasione degli interventi operati sul piccolo neonato: "infatti dal diario della cartella della Neonatologia, alla data del 6/5/05 ore 13,30 allorquando viene presa la decisione di reintubare il neonato per le crisi di apnea subentranti, manca il referto di EGA (emogasanalisi)… dei numerosi referti di EGA presenti in cartella, solo due sono relativi al giorno 6/5 e sono stati effettuati alle ore 8,53 ( quindi ben prima della decisione di estubarlo avvenuta alle ore 12,40 ) ed alle ore 19,41 ( quindi ben dopo la decisione di reintubarlo avvenuta alle ore 13,3)".

Sulla base di tanto il giudicante ha evidenziato come siffatta carenza documentale è attribuibile alla struttura sanitaria convenuta e, in conseguenza di tanto, l'operato dei sanitari non può essere considerato esente da negligenza od omissione proprio per le conseguenze dannose sul nascituro.

Rilevato, quindi, che il bambino è nato con postumi permanenti del 100% e che le concause già presenti avrebbero comunque comportato un danno biologico del 70%, il Giudice di Viterbo conclude statuendo che il differenziale del 30% è derivato dal comportamento dei sanitari della Asl di Viterbo e, in relazione a siffatta percentuale, condanna l'ente convenuto al risarcimento del danno. 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Verbali di invalidità civile: come vanno interpret...
Come una freccia dall'arco scocca

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito