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Carta docente e suo riconoscimento a docente precaria per aver svolto supplenze per 7 anni.

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 Una docente precaria non più in servizio, agisce in giudizio per vedersi riconosciuto il proprio diritto alla carta docente.

Ella avendo svolto supplenze durante tutto un periodo, ritiene di aver diritto per il periodo relativo alla somma annua di euro 500 a titolo di contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, Legge 107/2015.

Il Tribunale di Milano Sezione Lavoro , nella sentenza N. 673/2024 R.G del 07/02/2024 risponde con una importante sentenza relativa al diritto della docente precaria, relativa a ben 7 anni di supplenze svolte dalla stessa.

Difatti, l'attuale governo aveva riconosciuto il diritto alla formazione solo ai docenti precari che avevano sottoscritto un contratto sull'organico di diritto ovvero al 31 agosto 2024 dimenticando di fatto i supplenti con incarico al 30 giugno solo perchè ricoprono posti di organico di fatto.

L'on. Giudice del Tribunale di Milano ha riconosciuto con questa sentenza una disparità di trattamento tra i docenti al 31/08 e quelli al 30/6 e quindi il diritto anche a loro di formarsi.

 D'altra parte su tale diritto è intervenuta la Corte di Cassazione che, con la sentenza del 27 ottobre ha confermato il diritto dei docenti precari alla cosiddetta carta docente per ogni anno maturato negli ultimi 5 anni.

Quindi, tutti i docenti precari che abbiano maturato un servizio di docenza pari ad almeno 180 giorni per anno scolastico (anche con contratti a spezzoni), hanno diritto ad ottenere la somma di 500 euro per ogni anno di servizio, quale Carta Docente.

Ma in che cosa consiste tale bonus?

L'iniziativa del Ministero dell'Istruzione e del Merito, stabilita dalla legge 107 del 13 luglio 2015, articolo 1 comma 121, mira a consentire ai docenti di usufruire dei vantaggi offerti dalla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, come specificato nell'articolo sopracitato della Legge 107/2015, cosiddetta buona scuola.

La Carta è destinata ai docenti delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che parziale. Questi includono anche i docenti in fase di

 formazione e prova, quelli dichiarati inidonei per ragioni di salute secondo l'articolo 514 del Dlgs.16/04/94, n.297, e successive modifiche, oltre ai docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o con altre assegnazioni, nonché i docenti presso scuole all'estero e istituzioni militari.

Tale strumento può essere utilizzato per acquistare:

  • libri, testi e pubblicazioni, inclusi formati digitali, utili per l'aggiornamento professionale;
  • hardware e software;
  • iscrizioni a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale offerti da enti accreditati presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
  • iscrizioni a corsi universitari di laurea, laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, correlati al profilo professionale, nonché a corsi post-laurea o master universitari pertinenti;
  • biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
  • ingressi a musei, mostre, eventi culturali e spettacoli dal vivo;
  • attività coerenti con le iniziative delineate nel piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e nel Piano nazionale di formazione, come previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 (Buona Scuola).

 

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