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Bonus riqualificazione energetica spetta anche alle società?

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Riferimenti normativi: Art.1 L.n.296/2006 - D.M.19/2/2007

Focus: Le disposizioni legislative su indicate, a norma delle quali era prevista la detrazione d'imposta del 55%, erano finalizzate alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti e si rivolgevano ad un'ampia platea di beneficiari, siano essi persone fisiche non titolari di reddito d'impresa che soggetti titolari di reddito di impresa. La Corte di Cassazione con la recente Ordinanza n. 20315 del 25 settembre 2020 ha confermato il principio in base al quale il credito di imposta del 55% per la riqualificazione energetica spettava anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa, incluse le società, che avessero sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi.

Principi generali: Il principio di diritto del bonus del 55% si rileva dall'art. 1, comma 344 e seguenti, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), la quale prevedeva che, per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spettava una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi a carico del contribuente. 

Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte di Cassazione è scaturito da una cartella di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate ad una società immobiliare esercente attività di locazione. L'Agenzia delle Entrate, a seguito di controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R.n.600/73, con la citata cartella aveva recuperato a tassazione l'imposta Ires, anno 2008, disconoscendo la detrazione fiscale per le spese di riqualificazione energetica sostenute dalla società. La società aveva impugnato la cartella di pagamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale che aveva rigettato il ricorso della parte istante. La Commissione regionale, dinanzi alla quale era stata impugnata la sentenza di rigetto, aveva successivamente accolto il gravame riconoscendo la detrazione del 55% alla società proprietaria di immobili per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su edifici concessi in locazione a terzi. Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso dinanzi ai giudici di legittimità per violazione dell'art. 1, comma 344 e seguenti, della Legge n. 296/2006 e dell'art.2 del D.M.19/2/2007, deducendo che l'attribuzione del beneficio spettasse esclusivamente agli utilizzatori dei fabbricati oggetto dell'intervento.

La Suprema Corte rigettava il ricorso dell'Ufficio sulla base dell'analisi della normativa di riferimento in materia di riqualificazione energetica. In particolare, secondo l'art.1 della Legge n. 296/2006, il beneficio fiscale consisteva in una detrazione d'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, per le spese documentate, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007, attuativo di tale articolo, precisava che i soggetti ammessi alla detrazione erano le persone fisiche, non titolari di reddito d'impresa (art. 2, co. 1, lett. a), nonché i soggetti titolari di reddito d'impresa che avessero sostenuto spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti (art. 2, co. 1, lett. b). L'art. 2, comma 2, disponeva, inoltre, che, nel caso in cui gli interventi di cui al primo comma fossero stati eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione competeva all'utilizzatore ed era determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente. 

Alla luce di tale normativa la Suprema Corte ha confermato il principio di diritto che nella fattispecie il bonus  fiscale del 55% spettava alla società contribuente così come spetterebbe ad una persona fisica, non titolare di redditi d'impresa (Cass. n. 29164/2019, n.19815/2019; n.19816/2019).

 

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