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Cancello di accesso ad una proprietà: non occorre il permesso per costruire

Cancello di accesso ad una proprietà: non occorre il permesso per costruire
Con la sentenza n. 2676 dello scorso 4 marzo, la II sezione bis del Tar Lazio ha confermato l'illegittimità di un'ordinanza con cui si intimava la demolizione di un cancello con funzione di apertura e chiusura del varco di accesso ad una proprietà privata, realizzato in assenza di valido titolo edilizio.

Si è difatti rilevato che "l'apposizione di un cancello con funzione di apertura e chiusura del varco di accesso ad una proprietà privata non comporta, di norma, una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio; tale intervento non è subordinato al preventivo rilascio del permesso di costruire, bensì alla presentazione di una semplice d.i.a., sicché la sua realizzazione in assenza della prescritta dichiarazione non è sanzionabile con l'adozione dell'ordine di demolizione ai sensi dell'art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001".

Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, il Comune di Scafati emanava una determina dirigenziale con cui ingiungeva la demolizione di un cancello nella corte di pertinenza di un immobile sito in Roma. 

 In particolare, veniva contestata al proprietario la realizzazione, in assenza di valido titolo edilizio, di un varco sul muro perimetrale della sua proprietà, con l'installazione di una porta pedonale metallica.

Ricorrendo al Tar, il proprietario impugnava il provvedimento amministrativo con cui si era ingiunta la demolizione del cancello, deducendo la violazione e falsa applicazione di ogni norma e principio in materia di presentazione di Segnalazione certificata di inizio di attività prima dell'adozione di provvedimenti incidenti sulle opere realizzate; rilevava, inoltre, l'eccesso di potere per erroneità dei presupposti, il difetto di istruttoria, l'illogicità, l'omessa valutazione di interessi rilevanti e il difetto assoluto di motivazione.

A tal fine rilevava che, anteriormente all'adozione della determina impugnata, aveva presentato una SCIA "mista", anche in sanatoria, per le opere realizzate; la determina dirigenziale, di contro, nel disporre la demolizione di tutte le opere realizzate non aveva affatto preso in considerazione né fatto alcun cenno a tale segnalazione.

Il Tar condivide tale censura del ricorrente.

 Il Collegio premette che l'apposizione di un cancello con funzione di apertura e chiusura del varco di accesso ad una proprietà privata non comporta, di norma, una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio; tale intervento non è subordinato al preventivo rilascio del permesso di costruire, bensì alla presentazione di una semplice d.i.a., sicché la sua realizzazione in assenza della prescritta dichiarazione non è sanzionabile con l'adozione dell'ordine di demolizione ai sensi dell'art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001.

Con specifico riferimento al caso di specie, il Collegio rileva come, alla luce della giurisprudenza appena citata, la SCIA mista presentata già poteva costituire, almeno in astratto, titolo idoneo a legittimare i lavori in corso di esecuzione.

Inoltre, l'amministrazione comunale avrebbe dovuto tener conto, prima di emettere l'ordine di demolizione delle opere considerate abusive, della Segnalazione Certificata, motivando eventualmente circa l'insufficienza di tale atto a fondare la legittimità delle opere effettuate dal ricorrente; di contro, tale segnalazione, pur potenzialmente rilevante nella fattispecie in questione, non risulta essere stata affatto considerata nel provvedimento impugnato, che è stato adottato in difetto di istruttoria e di motivazione .

Alla luce di tanto, il Tar accoglie il ricorso e condanna il Comune alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente.

 

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