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Brevetto: per invenzione e per modello di utilità

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In Italia, molto spesso, si è soliti fare confusione tra brevetto e modello di utilità

Andiamo ad esaminarli entrambi. Il brevetto è una forma di scambio tra inventore e Stato, scambio attraverso cui l'inventore dettaglia la Sua innovazione in cambio di una serie di diritti di esclusiva su quanto è stato dichiarato nella domanda di brevetto. 

Il sistema nazionale italiano distingue i brevetti in "invenzioni" e in "modelli di utilità". Secondo il sistema giuridico nazionale italiano possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le soluzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale. 

Possono costituire oggetto di una domanda di Brevetto per Modello di Utilità solamente prodotti dotati di fisicità (quali ad esempio strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, macchine, apparecchiature, ecc.) purchè atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego. Rientrano nei trovati tutelabili i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti (ex art. 82 c.p.i.).

I requisiti di accesso alla tutela sono comuni a quelli previsti per il brevetto d'Invenzione Industriale ma a differenza del brevetto per invenzione industriale, il brevetto per modello di utilità valuta in maniera meno stringente il requisito dell'attività inventiva ed è sufficiente che l'oggetto dell'invenzione sia dotato di una certa utilità, efficacia o comodità d'uso rispetto all'oggetto già noto nello stato della tecnica. 

​La procedura di brevettazione ha inizio con il deposito di una domanda di brevetto per modello di utilità che deve essere effettuata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o presso le Camere di Commercio, oppure per via telematica.

La domanda di brevetto è mantenuta segreta per i primi diciotto mesi a decorrere dalla data di deposito (periodo che può essere ridotto a novanta giorni se richiesto al momento del deposito). Dopo tale periodo l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi rende accessibile al pubblico la domanda di brevetto che può quindi essere visionata da chiunque, al fine di conferire al titolare i suoi effetti di monopolio. Le domande di brevetto per modello di utilità non subiscono un esame sostanziale, ma solamente un esame dei requisiti formali (quali ad esempio l'avvenuto pagamento delle tasse di deposito, la designazione del titolare e del/degli inventore/i), e vengono concesse con una presunzione di validità.

Il Brevetto per Modello di Utilità ha durata massima di dieci anni dalla data di deposito, diversamente dal Brevetto per Invenzione che ha durata di 20 anni, non rinnovabile, in cui si presuppone appunto lo sfruttamento economico dello stesso nel suddetto arco di tempo.

Il Brevetto per Modello di Utilità è soggetto ad una sola tassa di mantenimento in vita, allo scadere del quinto anno dal deposito. Se il titolare del brevetto non paga tale tassa di mantenimento, il brevetto decade al termine del quinto anno dal deposito e l'oggetto del brevetto diviene liberamente riproducibile.

 

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