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Avvocato: nessun compenso se non assolve l’obbligo informativo sulla mediazione

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Con la sentenza n. 31852 dello scorso 5 dicembre, la II sezione civile della Corte di Cassazione ha respinto la domanda di un legale tesa ad ottenere il compenso dovuto per la redazione di una bozza di un atto giudiziale, posto che il professionista non aveva fornito ai clienti l'informativa relativa al preventivo esperimento della mediazione.

Si è difatti specificato che e' annullabile il contratto di incarico professionale stipulato tra cliente ed avvocato, sebbene il difensore, omettendo di assolvere l'obbligo informativo di cui all'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione, abbia richiesto la corresponsione del proprio compenso solo in virtù della redazione di una semplice bozza di atto giudiziale mai più depositato..

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla domanda giudiziale presentata da un legale avverso dei clienti: il professionista chiedeva l'accertamento dell'esistenza del rapporto professionale intercorso con le parti, al fine di condannare i convenuti al pagamento di Euro 84.406,87, per l'attività difensiva prestata in loro favore in relazione a due processi penali e ad una vertenza civile. 

Costituendosi in giudizio, i convenuti contestavano le domande proposte, eccependo l'invalidità del contratto di incarico professionale in materia civile, per mancato adempimento dell'attore all'obbligo informativo relativo al preventivo esperimento della mediazione.

Il Tribunale di Forlì annullava il contratto d'opera professionale concluso tra le parti, limitatamente alla fase successiva all'attività stragiudiziale della lite civile, a fronte del mancato assolvimento al dovere di informativa di cui all'art. 4 comma 3 del d.lgs. n. 28/2010 e, pertanto, rigettava le domande dell'attore.

Avverso la sentenza proponeva appello il professionista, lamentando, tra le altre cose, l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva annullato il contratto d'opera intercorso tra le parti per violazione dell'obbligo di informativa previsto in materia di mediazione, ritenuto dall'appellante non applicabile al caso di specie.

La Corte d'appello di Bologna rigettava l'appello, confermando la sentenza impugnata.

Ricorrendo in Cassazione, il legale eccepiva violazione o falsa applicazione dell'art. 4 della legge sulla mediazione: il professionista evidenziava, infatti, come, nel caso di specie, non fosse necessaria una informativa sulla mediazione, in quanto i clienti avevano commissionato una semplice bozza dell'atto di citazione, riservandosi di valutarne il contenuto.

In seconda istanza il legale si doleva per avere la Corte d'appello ritenuto irrilevante, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 4, il fatto che i clienti avessero sottoscritto delega ad litem a margine di un foglio in bianco, contenente, tra l'altro, anche l'informativa sulla mediazione. 

La Cassazione non condivide le doglianze del ricorrente.

La Corte rileva come la prima censura sia contraddittoria: nella domanda introduttiva, infatti, il professionista aveva chiesto il compenso per "la redazione dell'atto di citazione relativamente alla causa civile", distinguendo tale compenso da quello relativo alla "fase stragiudiziale" della lite.

Ne deriva che o l'atto faceva ancora parte della fase stragiudiziale (fase per quale non si poneva l'obbligo di informazione e, ad ogni modo, era stato riconosciuto il compenso dai giudici di merito) ovvero si era trattato della stesura di un atto giudiziale, in bozze perché poi non depositato, che presupponeva la preventiva informazione circa la possibilità di risolvere la lite in mediazione.

In relazione alla seconda doglianza gli Ermellini, confermando quando già rilevato dai giudici di merito, ricordano che la sottoscrizione di una delega in bianco non risponde ai requisiti posti per l'informativa dal richiamato art. 4.

In conclusione la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti e al versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.



 

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