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Avvocato e insegnamento. Limiti

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L'art.19 L. n. 247/12 prevede delle eccezioni alle incompatibilità poste dall'art.18 per l'esercizio della professione forense, stabilendo che "l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici."

Ma vi sono dei casi nei quali la professione forense può essere incompatibile anche con l'insegnamento o con l'attività di ricerca?

Vediamo la casistica esaminata dal Consiglio Nazionale Forense relativa:

  • all'insegnamento sul sostegno,
  • all'insegnamento di materie non giuridiche
  • all'attività di ricerca e collaborazione in materie giuridiche.

Fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it/

Compatibilità con l'insegnamento sul sostegno

Uno dei dubbi di compatibilità analizzato dal Consiglio riguarda la possibilità per l'avvocato, iscritto all'albo nel vigore della legge n. 247/12 e abilitato alla docenza in materie giuridiche nella scuola secondaria, di ricoprire una cattedra anche a tempo determinato sul sostegno, sul potenziamento, o cattedre miste, (che uniscono cioè alla docenza ordinaria anche le attività di sostegno di studentesse e studenti con disabilità o esigenze speciali).

Ebbene, a questo proposito il Consiglio

  • ha ricordato che ai fini dell'applicazione del suddetto art.19 occorre essere immesso in ruolo ai fini dell'insegnamento di materie giuridiche, previa abilitazione nella relativa classe di concorso,
  • ha evidenziato che le specifiche caratteristiche delle cattedre relative ad attività di sostegno, ad attività di potenziamento dell'offerta formativa e alle cattedre cd. miste non escludono di per sé l'erogazione di insegnamento in materie giuridiche.

    Conseguentemente il Consiglio ha reso parere in termini positivi.(Consiglio nazionale forense, parere n. 19 del 20 aprile 2022).

Insegnamento di materie non giuridiche 

Ma un avvocato iscritto all'Albo nel vigore dell'attuale legge professionale n. 247/12 potrebbe insegnare materie non giuridiche in istituti di istruzione e ricerca diversi da quelli tassativamente elencati all'art.19 L. n. 247/12? Chiarimenti sul punto sono stati chiesti al Consiglio Nazionale Forense, il quale ha distinto due casi a seconda che gli avvocati insegnanti si siano iscritti all'Albo prima o dopo l'entrata in vigore della suddetta legge. Ciò in quanto è diversa la disciplina posta dall'attuale art.19 L.247/12, rispetto al previgente art.3, comma 4, R.D. n.1578/1933.

Infatti con riferimento alle iscrizioni all'Albo avvenute in un periodo successivo alla riforma forense, l'art.19 del vigente ordinamento forense:

a) prevede la compatibilità della professione con l'insegnamento o la ricerca delle sole materie giuridiche nelle università e nelle scuole secondarie e negli enti di ricerca

b) esclude l'insegnamento nelle scuole primarie (cfr. Corte di Cassazione sez. un. 21949 del 28/10/2015).

In virtù del disposto di cui all'art. 65 comma 3 del vigente ordinamento, il suddetto art.19 non si applica agli avvocati già iscritti agli albi al momento dell'entrata in vigore della riforma.

Per questi ultimi resta applicabile il previgente art.3, comma 4, R.D. n.1578/1933 che escludeva l'incompatibilità per "i professori e gli assistenti delle Università e degli altri Istituti superiori ed i professori degli Istituti secondari del Regno". Questa norma era formulata in maniera meno precisa di quella attuale, tanto da aver consentito alla Corte di cassazione di ritenere compatibile con la professione anche l'insegnamento nella scuola elementare, che non ha ad oggetto materie giuridiche (Cass, ss. un. 22623/2010). 

 Ne consegue che l'applicazione del previgente art.3 R.D. n.1578/1933 agli avvocati iscritti all'Albo in data anteriore alla riforma consente a tali professionisti di restare iscritti all'Albo senza possibilità di cancellarli (Consiglio nazionale forense, parere n. 51 del 23 ottobre 2020).

Limiti all'attività di ricerca e collaborazione in materie giuridiche 
Infine ci si è chiesti se un avvocato iscritto all'Albo e dipendente dal MIUR nel ruolo di personale docente possa essere comandato dal CNEL per effettuare attività di ricerca e collaborazione in materie giuridiche.

A questo riguardo il Consiglio ha affermato che, posta la compatibilità tra l'esercizio della professione di avvocato con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche, sul piano meramente formale il comando presso una diversa amministrazione non determina il venir meno del rapporto con l'amministrazione che dispone il comando; con la conseguenza che può ritenersi operativa la deroga di cui all'art. 19, comma 1 e quindi la compatibilità tra l'attività di ricerca presso altra P.A.

Tuttavia il Consiglio ha effettuato alcune considerazioni in merito al titolo in base al quale il dipendente dal Miur sia stato iscritto nell'Albo degli Avvocati. In altri termini, poiché l'iscrizione nell'Albo è, di regola, incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, il Consiglio ha ritenuto sussistente in capo al COA il discrezionale apprezzamento sulla compatibilità tra le funzioni concretamente svolte dal comandato e lo svolgimento della professione forense, in relazione all'operatività del divieto generale di cui all'art.18, lett. d) L. n.247/12 (Consiglio nazionale forense, parere n. 45 del 20 ottobre 2019).

 

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