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Domanda di riconoscimento dei titoli stranieri per l'insegnamento. Illegittimo il silenzio della P.A.

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 Con sentenza n.12160/2021 del 10/02/2022 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha affrontato la questione relativa al dovere della P.A. di concludere con provvedimento espresso il procedimento di riconoscimento dei titoli stranieri per l'insegnamento, affermando che qualora la P.A. non provveda nel termine di 4 mesi previsto dall'art.16, comma 6, del D.Lgs 206/2007, il silenzio è da ritenersi illegittimo(fonte https://www.giustizia-amministrativa.it).

Vediamo la questione sottoposta all'attenzione del Tar.

I fatti di causa.

La ricorrente, ha presentato domanda di riconoscimento del corso post universitario destinato a professori di sostegno per l'inclusione nel sistema di insegnamento "di persone con esigenze educative speciali" svolto nell'anno accademico 2019-2020, con diploma rilasciato in un Paese membro dell'Unione Europea (Romania). A fronte della suddetta domanda, la P.A. non ha emanato alcun provvedimento. Conseguentemente la ricorrente ha presentato ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione nella conclusione del procedimento chiedendo l'accertamento sia dell'illegittimità del silenzio sia della fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere con l'istanza.

In punto di diritto, la ricorrente ha dedotto la violazione del termine previsto dall'art.16, comma 6 del D.Lgs 206/2007 in tema di "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania".

Costituitasi in giudizio la P.A. resistente, il ricorso è stato riservato per la decisione. 

 La decisione del Tar.

Il giudice amministrativo ha preliminarmente ricordato la disciplina dettata in tema di dovere della P.A. di concludere il procedimento amministrativo. Infatti l'art.2 L.241/1990 stabilisce che qualora "il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso". Inoltre "se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo".

Il Tar ha evidenziato che i termini per la conclusione del procedimento

  • sono fissati dalle disposizioni normative che disciplinano gli specifici provvedimenti,
  • nel caso in cui il procedimento sia ad iniziativa di parte, decorrono dalla data di ricevimento della domanda;
  • possono essere sospesi, "per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni" (art.2, comma 7 e art.14, comma 2 L.241/1990).

Dalla disciplina generale, quindi, si evince che il silenzio inadempimento dell'Amministrazione determina un arresto dell'esercizio della funzione pubblica, tale da compromettere il principio di buon andamento (art. 97 Cost.). Ciò è reso ancora più evidente dalle previsioni di cui all'art.2 comma 9 L.241/1990 a norma del quale quale "la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente"; e dell'art. 2, comma 8 "le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti".

 Per quanto riguarda il termine di conclusione del procedimento relativo alla domanda di riconoscimento dei titoli di formazione conseguiti all'estero, occorre fare riferimento all'art.16, comma 6, del D.Lgs 206/2007 ai sensi del quale il termine di quattro mesi (cfr.: T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis n. 8467/2019; n. 9147/2019, richiamate).

A questo proposito il Tar ha rilevato che, nel caso in esame, la P.A. alla quale è stata presentata la domanda per il riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Romania ai fini dell'esercizio della professione di docente di sostegno nella scuola di Istruzione secondaria di II grado, non ha concluso il procedimento, ma ha lasciato decorrere il termine di quattro mesi senza adottare il provvedimento conclusivo del procedimento. Conseguentemente il Tar ha dichiarato l'illegittimità del silenzio della P.A.

Quanto alla domanda di accertamento della fondatezza della pretesa, il Tar ha ritenuto di non poterla accogliere in quanto, in virtù del principio di separazione dei poteri, il Giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della P.A. intimata.

Sulla base delle suesposte considerazioni il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso e per l'effetto ha ordinato alla P.A. di provvedere sull'istanza di parte ricorrente con un provvedimento espresso nel termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza ed ha nominato un Commissario ad Acta il quale provvederà nell'ulteriore termine di tre mesi in caso di inottemperanza. 

 

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