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Con sentenza n.35981 del 27 dicembre 2023 la Suprema Corte di cassazione ha riaffermato il principio secondo il quale ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a) L. n. 247/2012, è sufficiente l'iscrizione in un albo professionale, diverso da quelli per cui quest'ultima è espressamente consentita, a determinare l'incompatibilità con l'iscrizione all'albo degli avvocati non essendo necessario, affinché tale situazione si verifichi, che la differente attività sia svolta continuativamente o professionalmente.
Analizziamo il caso sottoposto all'attenzione della Corte di Cassazione.
I fatti del procedimento
Nella vicenda sottoposta alla Suprema Corte di cassazione il COA ha disposto la cancellazione di un avvocato dall'albo degli avvocati per la sussistenza di profili di incompatibilità in quanto il professionista oltre ad essere iscritto all'albo degli avvocati era iscritto anche all'albo degli odontoiatri.
L'avvocato ha impugnato il provvedimento di cancellazione dinanzi al Consiglio nazionale forense, sostenendo il proprio diritto a conservare l'iscrizione all'albo degli avvocati e contestando l'incompatibilità tra l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'iscrizione all'albo dei medici odontoiatri, in quanto quest'ultima era finalizzata solo alla prosecuzione degli studi e al completamento del relativo percorso formativo.
Per contro il Consiglio nazionale forense, ritenendo sussistente la suddetta incompatibilità ha confermato la sentenza del COA. Avverso la decisione del Consiglio nazionale forense l'avvocato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art.18, comma 1, lettera a), L. n.247/2012, a norma del quale "La professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio."
L'avvocato ricorrente ha proposto una lettura costituzionalmente orientata del suddetto art.18 co. 1 lett. a), nel senso che dovrebbe ammettersi che le attività scientifiche e culturali, espressamente ritenute compatibili con la professione di avvocato e contemplate nella lettera a) del suddetto art.18, possano ricomprendere l'esercizio, in un contesto formativo accademico, senza finalità di lucro, delle mansioni proprie di una diversa professione, consentendo l'iscrizione in un albo ulteriore al fine di svolgere un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società e dell'individuo ex art. 4 Cost.
La decisione della Suprema Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, dopo aver rammentato la ratio delle incompatibilità della professione di avvocato previste dalla L. n. 247/2012, ossia quella di tutelare e garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato e di assicurare lo svolgimento della professione nel rispetto dei principi sulla corretta e leale concorrenza, ha affermato che l'art.18 della legge professionale forense riconduce le varie ipotesi di incompatibilità con l'esercizio della professione forense a quattro gruppi:
Quanto al primo gruppo l'ordinamento della professione forense
La Corte ha precisato che le eccezioni al regime di incompatibilità sono riconducibili ad un numerus clausus, non sono suscettibili d'interpretazione analogica e prevedono la possibilità d'iscrizione ad altro ordine professionale oltre quello forense, esclusivamente per l'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, per l'albo dei consulenti del lavoro, per l'elenco dei pubblicisti e, infine, per il registro dei revisori contabili. Queste ultime sono attività che hanno una stretta attinenza anche con la professione forense e per questo il legislatore ha escluso in via generale, l'incompatibilità con la contemporanea iscrizione a prescindere dal carattere continuativo e professionale dell'attività svolta.
La Corte ha poi osservato che le attività culturali e scientifiche, per le quali il legislatore ha previsto delle deroghe alle incompatibilità, sono tutte le attività suscettibili di arricchire il bagaglio culturale dell'avvocato in ambiti anche estranei ai saperi prettamente giuridici, ma non possono essere espressione di un'altra professione regolamentata ed ordinistica. Ne discende che il contributo al progresso spirituale ed economico della società al quale ciascun cittadino deve improntare la propria funzione o attività (art.4 Cost.) non è affatto leso dal generale divieto di doppia iscrizione a diverse professioni ordinistiche, ma è anzi confermato dalla conformazione dell'attività ordinistica alle regole ordinamentali e disciplinari poste come espressione della personalità.
Tra l'altro essendo un requisito per l'iscrizione all'Albo quello di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 18, la sussistenza di una delle cause di incompatibilità determina la non iscrizione all'albo o, se si tratta di professionista già iscritto, la cancellazione dall'albo (art. 17, comma 1, lett. e).
Per questi motivi la Suprema Corte di cassazione ha ritenuto corretta la cancellazione dall'albo degli avvocati conseguente alla iscrizione all'albo degli odontoiatri, pur in mancanza di un concreto esercizio della relativa attività sanitaria, ed ha rigettato il ricorso.
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Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.