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Avvocati, il patrocinio infedele: tra condotta illecita e nocumento

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L'avvocato, il patrocinio infedele e la nozione di nocumento

L'avvocato che si rende infedele nell'adempimento dei suoi doveri professionali, arrecando nocumento alla parte assistita dinanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, commette il reato di patrocinio infedele [1]. «Si tratta di un reato che richiede per il suo perfezionamento:

  • una condotta del patrocinatore irrispettosa dei doveri professionali stabiliti per fini di giustizia a tutela della parte assistita;
  • un evento che implichi un nocumento agli interessi di quest'ultimo».

(Cass. pen., n. 8617/2020).

A causa di tale ultimo requisito, il reato in questione viene identificato con il nocumento arrecato al patrocinato. Dalla data del nocumento inizia a decorrere il termine di prescrizione dell'illecito penale (Cass. pen,, Sez 2, 14/02/2019, Rv. 275383, richiamata da Cass. pen., n. 8617/2020).

Ma cosa si intende per nocumento?

Per nocumento si intende il «mancato conseguimento di vantaggi formanti oggetto di decisione assunte dal giudice nelle fasi intermedie o incidentali di una procedura» (Cass, pen., Sez. 6, n. 2689/1995, richiamata da Cass. pen., n. 8617/2020). 

Tale mancato conseguimento va individuato di volta in volta, tenendo conto delle peculiarità della fattispecie concreta dato che il nocumento è legato alle mutevoli variabili proprie delle vicende processuali. Ne consegue che:

  • non sarà possibile delineare una schematica rappresentazione astratta di tale evento, «ben potendo una medesima condotta del patrocinatore assumere rilievo o meno a seconda degli effetti che in concreto ne siano derivati nella specifica vicenda processuale, assumendo rilevanza anche la linea difensiva adottata»;
  • «non dovrà essere confusa l'infedeltà con attività difensive discutibili o colposamente erronee»;
  • non potranno essere ricompresi nella nozione di nocumento rilevante ai fini della fattispecie penale in esame tutti gli «effetti pregiudizievoli derivanti da ragioni diverse, eziologicamente non dipendenti dal patrocinio infedele»;
  • «potrà rientrare nella nozione di nocumento la c.d. "perdita di chances", consistente nella perdita di una concreta occasione favorevole al conseguimento di un bene determinato o di un risultato positivo».

(Cass. pen., n. 8617/2020).

Il patrocinio infedele nella prassi:

Si ritiene che:

  • la falsa sottoscrizione dell'atto di precetto produce nocumento alla parte assistita se conduce alla dichiarazione di inefficacia del precetto (Cass. pen., n. 8617/2020);
  •  in caso di falsa sottoscrizione dell'atto di precetto, non assume rilevanza come nocumento «il pregiudizio derivato dalla mera proposizione dell'atto di opposizione al precetto, trattandosi di un evento del tutto fisiologico nella dinamica processuale, che non può ritenersi dipendente dalla suddetta violazione, dato che la relativa iniziativa è rimessa all'esercizio discrezionale delle facoltà che la legge riconosce alla parte destinataria dell'atto di precetto» (Cass. pen., n. 8617/2020);
  • la sanzione prevista per il reato di patrocinio infedele trova applicazione quando la condotta del patrocinatore, infedele ai suoi doveri professionali, arrechi nocumento agli interessi della parte da lui difesa (assistita o rappresentata) dinanzi all'autorità giudiziaria. Non è sanzionabile, pertanto, la condotta che si riferisce ad attività poste in essere prima dell'instaurazione del procedimento e a esso prodromiche (Cass. pen,, n. 2978/2017 Rv. 270638, richiamata da Cass. pen., n. 12222/2019);
  • ai fini dell'integrazione del reato in questione rileva il fatto che la condotta si sia esplicata nell'ambito di un incarico difensivo assunto in un procedimento pendente innanzi all'autorità giudiziaria anche se il danno si realizza nel momento in cui il procedimento non sia più pendente o l'incarico venga revocato (Cass. pen., n. 12222/2019).


Note

[1] Art. 380 c.p.:

«Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516.

La pena è aumentata:

1. se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;

2. se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.

Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte o l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni». 

 

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