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Sintesi della normativa statale e regionale sugli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni (con link alle fonti)

Premessa. La legge n. 190 del 2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione configura la trasparenza dell’attività amministrativa come “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione” (art. 1, comma 15), in quanto rappresenta uno degli strumenti essenziali per garantire la legalità ed il buon andamento dell’azione amministrativa, la lotta ai fenomeni di corruzione ed una più efficace gestione delle risorse.

Secondo il Decreto Legislativo n. 33 del 2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, la trasparenza amministrativa è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche (art. 1), stabilendo uno stretto collegamento tra Programma della Trasparenza, Piano Anti corruzione (attraverso il quale si individuano i settori più a rischio di corruzione) e Piano delle performances (nel quale dovrebbero confluire gli obiettivi strategici ed operativi scelti da ciascuna amministrazione).

Qui di seguito sono sintetizzati gli aspetti più rilevanti della normativa statale. Diamo poi conto anche dei principali provvedimenti in materia adottati dalle regioni.

L’accesso civico. A sostegno del diritto ad un’informazione completa da parte del cittadino, è previsto l’istituto dell’”accesso civico” (art. 5) che si sostanzia nel diritto per qualsiasi cittadino a richiedere, a titolo gratuito e senza necessità di motivazione, i documenti di cui è stata omessa la pubblicazione; in caso di inerzia dell’amministrazione, si potrà ricorrere al Tar (D.lgs. n. 104 del 2010 , art. 116).

L’obbligo di pubblicazione dei dati. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la semplicità di consultazione e la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione (art. 6). A tal fine devo redarre un programma triennale della trasparenza, da aggiornare annualmente (art. 10).

Il decreto legislativo n. 33 del 2013 disciplina in dettaglio (art. 13-) le informazioni che le pubbliche Amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale in moda da consentire a tutti i cittadini di accedervi direttamente senza autentificazione né identificazione e di conoscere lo stato dei procedimenti amministrativi che li riguardano, seguendo le fasi attraverso cui l’attività amministrativa si articola. Per favorire l’accesso le informazioni sono riportate all’interno di un’apposita sezione, denominata “Amministrazione trasparente” (art. 9). In particolare devono essere fornite tutte le informazioni utili riguardanti:

l’organizzazione interna, con riferimento sia agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, che all’articolazione degli uffici e dei relativi responsabili;
il curriculum ed i compensi sia del personale politico che del personale amministrativo, ivi inclusi i consulenti;
il personale in servizio, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato;
i provvedimenti adottati, con specifico riferimento a bandi di concorso, appalti ed affidamenti di lavori e forniture, concessioni ed autorizzazioni, sussidi e sovvenzioni;
gli adempimenti a carico delle imprese ed le tipologie dei controlli effettuati per il rispetto degli obblighi relativi;
le spese sostenute dai gruppi consiliari;
i dati di bilancio e quelli sul patrimonio immobiliare;
i servizi erogati e gli adempimenti a carco del cittadino;
gli atti relativi alla pianificazione urbanistica, alla gestione del territorio e alla tutela dell’ambiente.

I provvedimenti assunti dalle regioni. I principi stabiliti dalla normativa statale trovano attuazione ed ulteriore specificazione in numerose leggi regionali. Si segnalano in particolare, tra i provvedimenti approvati di recente:

Abruzzo: legge n. 31 del 2013 in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale, che amplia tra l’altro il diritto di accesso agli atti amministrativi (art 29 ss); legge n. 68 del 2012 sulla trasparenza dei titolari di cariche elettive.

Basilicata: legge n. 23 del 2014, provvedimento generale di attuazione del d.lgs n. 33 del 2013 e la legge n. 6 del 2012, riguardante specificamente l’accesso e la trasparenza in materia ambientale.

Calabria: legge n. 3 del 2014, provvedimento generale di attuazione del d.lgs n. 33 del 2013.

Campania: legge n. 14 del 2013 sulla trasparenza e la valorizzazione dei dati di titolarità regionale.

Emilia Romagna: legge n. 15 del 2014 sulla trasparenza dei titolari di cariche elettive e le spese dei gruppi consiliari.

Friuli-Venezia Giulia: legge n. 7 del 2014 sulla trasparenza e la valorizzazione dei dati di titolarità regionale.

Lazio: legge n. 4 del 2013 sulla trasparenza dei titolari di cariche elettive, le spese dei gruppi consiliari ed il riordino della struttura amministrativa.

Liguria: legge n. 1 del 2014, riguardante l’applicazione dei principi di trasparenza nei settori del servizio idrico integrato e della gestione integrata dei rifiuti; legge n. 48 del 2012 sulla trasparenza dei titolari di cariche elettive, le spese dei gruppi consiliari ed il riordino delle società regionali.

Lombardia: legge n. 17 del 2014 e legge n. 19 del 2014 di adeguamento al d.lgs n. 33 del 2013; legge n. 3 del 2013 sulla trasparenza dei titolari di cariche elettive e le spese dei gruppi consiliari.

Marche: legge n. 44 del 2013 (artt. 28 e 38) e legge n. 20 del 2014 di adeguamento al d.lgs n. 33 del 2013.

Molise: legge n. 10 del 2013 e legge n. 11 del 2014 (art. 14) sulla trasparenza dei titolari di cariche elettive, le spese dei gruppi consiliari ed il riordino della struttura amministrativa.

Piemonte: legge n. 14 del 2014, provvedimento generale in materia di procedimento amministrativo; legge n. 4 del 2014 sulle spese dei gruppi consiliari.

Puglia: legge n. 22 del 2014 sull’applicazione dei principi di trasparenza per gli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale.

Sardegna: legge n. 2 del 2014 sulla trasparenza dell’attività amministrativa regionale.

Sicilia: legge n. 21 del 2014 (art. 68) sulla trasparenza dell’attività amministrativa regionale; legge n. 1 del 2014 sulla trasparenza dei titolari di cariche elettive, le spese dei gruppi consiliari ed il riordino dell’apparato amministrativo.

Toscana: legge n. 47 del 2013 e legge n. 6 del 2014, di adeguamento dell’ordinamento regionale al d.lgs. n. 33 del 2013; legge n. 5 del 2014 sull’applicazione dei principi di trasparenza nel settore dell’edilizia residenziale pubblica.

Trentino Alto Adige: legge provinciale n. 4 del 2014 di adeguamento dell’ordinamento provinciale al d.lgs. n. 33 del 2013.

Umbria: legge n. 3 del 2014 sull’applicazione dei principi di trasparenza per gli interventi riguardanti l’insediamento produttivo ed occupazionale in agricoltura.

Val d’Aosta: legge n. 2 del 2013 (art. 3) sulla trasparenza dell’attività amministrativa.

Veneto: legge n. 39 del 2013 (art. 11) sull’applicazione dei principi di trasparenza alle società controllate dalla regione.

(Per maggiori approfondimenti su questa materia, consulta la sezione “Trasparenza e integrità” del sito dell’Autorità nazionale anticorruzione).

Fonte: Ap

 

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