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Avvocati, ex clienti e il divieto di assumere incarichi.

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 Il codice deontologico forense all'art. 68 disciplina il divieto per l'avvocato di assumere incarichi contro l'ex cliente a meno che il rapporto professionale sia cessato da almeno due anni.

Ulteriore divieto riguarda il fatto che l'incarico può essere assunto esclusivamente se estraneo rispetto a quello espletato in precedenza e, in ogni caso, vige sempre il divieto di usare quelle notizie acquisite in virtù del precedente rapporto professionale.

Tale divieto è stato ribadito più volte anche dalla giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense, ad esempio con la sentenza n. 178/2022.

E' interessante segnalare che in più occasioni, il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito che il divieto di utilizzare le notizie acquisite in ragione del mandato costituisce una circostanza ulteriore rispetto al divieto di assumere incarichi contro una parte già assistita nel biennio precedente.

 Pertanto, l'avvocato non può assumere incarichi contro un ex cliente se non dopo che siano trascorsi due anni dalla cessazione del precedente mandato e in ogni caso, non potrà mai utilizzare le notizie acquisite nell'espletamento dell'incarico esaurito (sentenza CNF n. 52/2014).

Dopo aver sancito tali principi generali, l'articolo 68 del codice deontologico forense, fa riferimento ad alcune situazioni specifiche e chiarisce che ad esempio l'avvocato che ha assistito in controversie di natura familiare i coniugi o i conviventi congiuntamente, non potrà mai assistere uno solo di essi in controversie che si siano successivamente instaurate tra di loro.

Inoltre, l'avvocato che ha assistito un minore in controversie familiari, non potrà mai assistere uno dei genitori in successive controversie della medesima natura e viceversa.

Il codice pone due distinte sanzioni nel caso di violazione.

 In particolare, la violazione del divieto di assumere incarichi contro ex clienti se non dopo che siano decorsi due anni dalla cessazione del precedente incarico e la violazione del divieto di assistere uno solo dei coniugi o dei conviventi che in precedenza l'avvocato abbia assistito congiuntamente in controversie di natura familiare, comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

La violazione di tutti gli altri doveri e divieti in esame, invece, comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

Resta da segnalare che è discusso se il divieto di assumere incarichi contro ex clienti valga anche nei confronti di clienti non personali ma di associati o colleghi di studio.

Secondo la tesi prevalente l'articolo riguarderebbe solo l'avvocato singolo e non anche terzi anche per il fatto che non risulta tra l'altro alcun espresso divieto in tal senso.

A sostegno della tesi in forza della quale alla norma andrebbe data una lettura estensiva vi è la comunanza di ratio tra tale previsione e quella che regola il conflitto di interessi esteso anche ai casi di clienti di soci, associati o colleghi di studio.

 

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