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Avvocati: domanda amministrativa necessaria prima di azionare un diritto previdenziale

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I diritti previdenziali e la domanda amministrativa

Quando si vuole far valere nei confronti dell'ente previdenziale un diritto che non è originariamente riconosciuto o esercitato, è necessario presentare, prima di agire in giudizio, la relativa domanda amministrativa. La previa domanda in questione non è necessaria nei casi:

  • di procedimento che debba avanzare ex officio;
  • in cui l'azione giudiziale sia finalizzata a contrastare una (già esercitata) pretesa dell'ente previdenziale (ad es. accertamento negativo rispetto ad una pretesa di recupero di indebito);
  • in cui sull'an del diritto o della prestazione vi sia già stato riconoscimento amministrativo o giudiziale e si discuta esclusivamente sulla regolare corresponsione, anche quantitativa, di quanto dovuto, sulla base di posizioni o diritti previdenziali la cui consistenza (posizioni previdenziali) o sussistenza (diritti a prestazioni) sia però già certa inter partes.

(Cass. n. 30283/2018, richiamata da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 30670/2019). 

La domanda amministrativa e la restituzione dei contributi

«L'accertamento della continuità dell'esercizio professionale (che rappresenta un requisito legale per il diritto alla prestazione) risulta affidato a una verifica da compiere sulla base di parametri stabiliti da determinazioni del comitato dei delegati della Cassa forense - alla quale la legge riconosce a tal fine, una potestà autoregolamentare - e in relazione alle comunicazioni obbligatorie periodiche effettuate dagli interessati, che consentono per ogni anno il controllo da parte della Cassa» (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 30714/2017). Ove, a seguito di tale verifica, la Cassa forense dichiari inefficaci gli anni di iscrizione per mancata prova di continuità dell'esercizio professionale, gli avvocati interessati da tale circostanza possono chiedere la restituzione dei relativa contributi. In tali casi, la domanda amministrativa di restituzione è un requisito necessario e va formulata prima di agire in giudizio. Questo si deduce dall'art. 3 Legge n. 319/1975 [1], secondo cui:

  • «la facoltà della Cassa forense di provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata»;
  • «sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci».

In base all'orientamento giurisprudenziale prevalente, proprio dall'ultimo comma della disposizione su citata si evince che per ottenere la restituzione di detti contributi occorre presentare preventivamente una domanda amministrativa ad hoc sia nel caso che siano state annullate singole annualità che nell'ipotesi in cui sia stata annullata l'intera posizione previdenziale. E ciò è conforme al «principio generale secondo il quale la previa domanda amministrativa è richiesta ogni qual volta sia fatto valere verso l'ente previdenziale un diritto dapprima non riconosciuto o esercitato. In buona sostanza, la previa domanda amministrativa consente, con effetto deflattivo rispetto al contenzioso giudiziario, l'antecedente valutazione amministrativa della pretesa» (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 30670/2019).

Ne consegue che «la mancanza della domanda amministrativa determina l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio» (Cass. n. 11438 del 10/05/2017, n. 17395 del 29/08/2016, n. 24103 del 29/12/2004, Sez. Un. 7269/1994, richiamate da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 30670/2019).


Note

[1] Articolo 3 Legge n. 319/1975:

«La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati, può provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata.

Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci».

 

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