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SC: se appello è parzialmente accolto, è illegittima condanna a doppio contributo un.

I giudici della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con l´ordinanza n. 8170 del 3 aprile 2018 hanno stabilito che è illegittimo disporre il versamento del doppio del contributo unificato in caso di accoglimento parziale dell´appello.

I Fatti
La X s.r.l. impugnava la sentenza della Corte di appello di Napoli, in data 11 agosto 2016, che, nel giudizio in materia locatizia tra detta società conduttrice ed il locatore Y, aveva accolto, per quanto di ragione, l´appello principale della società e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ne aveva rigettato la domanda riconvenzionale proposta in primo grado; accogliendo altresì, per quanto di ragione, l´appello incidentale del X e dichiarando risolto il contratto di locazione inter partes, con condanna della società conduttrice al pagamento dei canoni non corrisposti dal 10 agosto 2004; condannando la società appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, attestando altresì la ricorrenza delle condizioni per l´assoggettamento della stessa società "alla ulteriore contribuzione come prevista per legge".



Avverso la decisione della Corte di Appello proponeva ricorso in Cassazione la difesa di X srl che era fondata su quattro diversi motivi. Col terzo motivo veniva prospettato "errores in indicando violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater", in quanto la Corte territoriale aveva condannato la società appellante al pagamento del c.d. "doppio contributo" nonostante l´impugnazione non fosse stata respinta integralmente, nè dichiarata inammissibile o improcedibile.

Ragioni della decisione
Per quel che ci riguarda, in questa sede ci soffermeremo sulle ragioni per le quali la Corte ha accolto il terzo motivo del ricorso. Secondo i giudici di legittimità la decisione in merito al c.d. "doppio contributo" sorge ipso iure e "non può quindi costituire un capo del provvedimento di definizione dell´impugnazione dotato di contenuto condannatorio, nè di contenuto declaratorio: a tanto ostando anzitutto la mancanza di un rapporto processuale con il soggetto titolare del relativo potere impositivo tributario, che non è neppure parte in causa, e quindi irrimediabilmente la carenza di domanda di chicchessia o di controversia sul punto e comunque discendendo il rilevamento da un obbligo imposto dalla legge al giudice che definisce il giudizio" (Cass. n. 5955/2014, in motivazione)".

Pertanto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte ha dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della X s.r.l. in grado di appello, dell´ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.
Si allega sentenza
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